Eredità: rinuncia in caso di troppi debiti

Egr.Avvocato, Tre settimane fa è deceduto il mio ex marito (sono divorziata) senza lasciare beni di alcun genere ma, molto probabilmente, parecchi debiti. Mio figlio (suo unico erede), al fine di tutelarsi, deve comunque fare un atto di rinuncia all'eredità anche se inesistente? Mi sembrerebbe una assurdità ma non sempre Legge e ovvietà vanno di pari passo.... Ringraziando anticipatamente per l'aiuto che mi potrá fornire, mi è gradito porgere distinti saluti
Eredità e Successioni (16/03/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Riteniamo innanzitutto opportuno esaminare la normativa di riferimento, contenuta negli artt. 519 e seguenti del codice civile. La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in tale eventualità egli,entro tre mesi dalla morte se è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non lo è, vi può rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da un Notaio o effettuata al Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), altrimenti si considera come non avvenuta. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa; inoltre, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile: il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Nel caso di specie, secondo la Sua ricostruzione, l’eredità lasciata dal Suo ex marito a Vostro figlio è gravata da notevoli debiti pertanto, nonostante non vi siano beni ma soltanto passività, suggeriamo a Suo figlio di effettuare una formale rinuncia all’eredità con le modalità sopra descritte, proprio al fine di evitare che costui debba rispondere di tutto il passivo. Sottolineiamo inoltre che è bene osservare i requisiti formali previsti dalla Legge poiché, in mancanza, la rinuncia all’eredità si considera come non avvenuta e Suo figlio potrebbe essere chiamato a rispondere di tutti i debiti lasciati dal padre. Valuti inoltre che, prima della rinuncia espressa all’eredità, ogni atto che dovesse compiere Suo figlio, anche di natura concludente (disporre del patrimonio passivo, ad es., prendendo contatti con i creditori) e non necessariamente formale, potrebbe valere come accettazione dell’eredità. Si consiglia pertanto di non compiere alcun atto nelle more della decisione.
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