Eredità di immobile: primi adempimenti per gli eredi

Nonni, dopo loro morte, lasciano la casa e un pezzettino di terreno ai due nipoti, al 50%. Come devono comportarsi i nipoti, cosa devono fare burocraticamente in maniera corretta e nei giusti tempi? Come dividersi le spese? Cosa cambia se questo lascito al 50%, risulta seconda casa?
Eredità e Successioni (04/02/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Le tempistiche per accettare l’eredità sono di anni 10 (dieci) dall’apertura della successione (vd., morte del de cuius). Pertanto il primo atto necessario per divenire titolari dei beni dell’asse ereditario consiste nell’accettazione. Questa può essere tacita: mediante comportamenti concludenti, come l’utilizzo del bene ereditato; ovvero espressa, con atto pubblico o scrittura privata. *** Trattando l’eredità in oggetto beni immobili, gli eredi dovranno quindi pagare l ’ i m p o s t a catastale e l’imposta ipotecaria. Il valore dei due pagamenti è pari a: 1% del valore catastale degli immobili (per l’imposta catastale). 2% del valore catastale degli immobili (per imposta ipotecaria) Svolti tali pagamenti, gli eredi, ai fini fiscali, dovranno compilare e consegnare all’agenzia delle entrate la dichiarazione di successione, modulo nel quale vengono indicati i beni ereditati. Per tale adempimento è previsto il termine di un anno dall’apertura della successione. Attestazione di pagamento e dichiarazione di successione andranno quindi c o m u n i c a t e all’ufficio del catasto, che provvederà a volturare la proprietà dei beni successori, che così risulteranno intestati ai nipoti. Quanto alla imposta di successione, giova segnalare che per gli eredi in linea retta (tra i quali, come nella fattispecie, rientrano i nipoti) opera una franchigia fino ad € 1.000.000.00. Ciò è a dire che, nel nostro caso, se l’eredità è inferiore ad un milione di euro, l’imposta di successione non sarà dovuta. Superato tale limite, l’imposta sarà del 4% sulla somma eccedente la franchigia. Quanto ai profili ed alle conseguenze dell’effetto “seconda casa”, è opportuno approfondire il tema con il consulente commercialista.
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