Bonifico di somme di denaro: è donazione?

Buongiorno, presento la mia problematica.. Una mia conoscente in un momento di difficoltà mi ha dato 500€ tramite bonifico. Ho prove scritte dove mi diceva che mi aiutava volentieri, che non voleva nulla in cambio. Non si è mai parlato di un prestito. Dico cosi perché adesso, dal nulla, vuole i soldi indietro e li ha subito richiesti insultandomi. Dicendomi che sono una poveraccia alla quale ha fatto beneficenza. Togliendo l’insulto ha davvero fatto una beneficenza una donazione. Dice che vuole denunciarmi se non glieli rido. Ma davvero potrei avere torto? Sono tenuta davvero a ridarli se era una donazione?? Se mi denuncia potrei perdere? Ripeto ho prove scritte. La causale del bonifico è anche “bonifico per spese”. Ps mi sta minacciando di pestarmi a sangue se torno dalle sue parti e continua a insultarmi e assillarmi di mille messaggi. Cosa posso fare? Grazie mille
Eredità e Successioni (28/09/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il trasferimento informale di somme di denaro in contanti o tramite bonifico viene qualificato come donazione diretta di valore non modico e, come tale, per essere valida, deve essere accompagnata da un formale atto di donazione.

In mancanza dell'atto pubblico di donazione, la stessa sarà affetta da nullità per mancanza della forma solenne prescritta dalla legge.

Dunque in caso di attribuzione di somme di denaro, a meno che non si tratti di una donazione di modico valore secondo i criteri indicati dall’art. 783 c.c., è necessario che sia accompagnata da un atto pubblico di donazione nel rispetto dell’art. 782 c.c.

Nel caso di specie non è stato stipulato l'atto pubblico di donazione e, dunque, la donazione indiretta realizzata tramite il trasferimento della somma di 500 euro con bonifico sarà nulla per mancanza della forma solenne prescritta dalla Legge: Lei sarà dunque tenuta a restituire la somma ricevuta.

Tuttavia precisiamo che, a norma dell'art. 783 c.c., la donazione di modico valore è valida anche se manca l'atto pubblico. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Se, dunque, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Sua amica, si può ritenere che la donazione di 500 euro sia di modico valore, la stessa sarà valida anche senza l'atto pubblico e Lei non dovrà restituire alcunché, avendo ricevuto le somme per valida donazione.

 

Avvocato Marta Calderoni

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