Posso dispensare i miei figli, donatari, dall'obbligo di collazione?
Sono vedovo con due figli. Ho fatto a entrambi regali in danaro di importo diverso. Posso ora dispensare entrambi dall'obbligo di collazione?
La collazione ereditaria, disciplinata dagli artt. 737 e segg. c.c. è l'atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del de cuius conferiscono alla massa ereditaria (l'insieme dei beni oggetto d’eredità) tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione, quando il congiunto era ancora in vita, in modo tale da poter formare le giuste porzioni.
Questo accade tranne nel caso in cui il de cuius non li abbia esonerati da tale obbligo in fase di testamento (o all’atto della donazione).
La collazione ereditaria rappresenta, pertanto, un obbligo per quei soggetti che hanno accettato l’eredità ed è dettata da un obiettivo: le donazioni fatte in vita possono incidere anche in modo sostanziale sulla totalità dei beni lasciati in eredità dal defunto e, dunque, anche sulle porzioni della stessa che per diritto spettano a ciascun erede. In tal modo, la legge, attraverso l’obbligo di collazione, intende ripristinare l’uguaglianza nella partizione del patrimonio ereditario tra i parenti più stretti del defunto.
Tuttavia, non sempre la collazione ereditaria avviene.
Il donatore può infatti avvalersi della cosiddetta dispensa di collazione e dunque dispensare il donatario dall’obbligo, diponendolo sia espressamente in fase di donazione che, in seguito, nel testamento. Così facendo, è come se il bene oggetto di donazione non fosse mai esistito e non può dunque rientrare tra la massa che compone l’eredità. Ciò a condizione che le donazioni non superino la complessiva somma ereditaria, dovendosi nel caso applicare la collazione alla parte eccedente.
Avvocato Federico Cinquegrana