Divorzio e TFR

Sono stata sposata con il mio ex marito per oltre vent’anni. Poi nei primi anni del 2000 ci siamo separati per suo volere, e un paio di anni fa abbiamo divorziato. Sempre per volere di mio marito, quando ci siamo sposati ho smesso di lavorare e quindi ho sempre fatto la casalinga e provveduto ai figli, ora adolescenti. Di conseguenza, io e i miei figli riceviamo un assegno mensile di mantenimento dal mio ex marito. Ora quest’ultimo è andato in pensione e ho sentito dire che potrebbe spettarmi parte del suo TFR. È possibile? E in tal caso in quale percentuale?
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (19/02/2016)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La legge 6 marzo del 1987 n. 74 ha riformato la legge sul divorzio del 19070, modificando e/o introducendo nuove norme sulla disciplina del divorzio, prevedendo tra gli altri, il nuovo articolo 12-bis della L. 898/70, il quale stabilisce che: “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio”. “Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Pertanto, venendo al caso di specie, lei ha diritto alla quota del TFR dell’ex coniuge se ricorrono attualmente le seguenti condizioni: a) non è passata a nuove nozze; b) gode dell’assegno di mantenimento. Va precisato, tuttavia, che non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.
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