rinuncia ad assegno di mantenimento.niente assegno sociale?

Salve, Mia sorella é divorziata e dal 2013, dopo 20 anni di cause di separazione e umiliazioni, ha rinunciato a tutto per metter fine alle soffernze. Ora ha 66 anni e si avvicina ai 67 età per la pensione. Un CAF gli ha detto che data la rinuncia al mantenimento (150€ con revisione annuale da parte del giudice su richiesta del ex coniuge risposato) pur non avendo redditi e lavoro non avrà diritto alla reversibilità ma neanche all'assegno sociale. Come é possibile? Un essere umano senza diritti ad un minimo sostentamento? Io vivo in Svezia e mi preoccupo per mia sorella che ha anche un invalidità del 69% (non ho il coraggio di raccontare una storia cosí per i miei colleghi svedesi). Grazie in anticipo.
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (18/10/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

In caso di separazione il cittadino che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge.

Gli obblighi giuridici tra persone legate dal vincolo coniugale sussiste anche dopo lo sciglimento del matrimonio e dopo la morte con la reversibilità della pensione. Quando il coniuge più debole rinuncia all'assegno di mantenimento, anche se esiguo, evidenzia l'intento su cui si basa l'assegnazione dell'assegno sociale, nonchè una presunzione di possesso di redditi occulti, che bloccano l'erogazione della prestazione. L'assegno sociale si basa sul principio dell'art. 2 sancito dalla Costituzione.

E' possibile comunque richiedere una modifica degli accordi in caso di non autosufficienza reddituale. Precisiamo inoltre che la rinuncia all'assegno di mantenimento è nulla quando l'importo abbia natura alimentare.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, avendo l'ex coniuge contratto nuovo matrimonio, dovrebbe essere corrisposta nelle percentuali del caso al nuovo coniuge.

 

Avvocato Guido Vecellio

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