Disoccupazione e mantenimento figlia: come funziona?

Buongiorno, vi chiedo un'informazione. Sono disoccupato da diversi anni ormai purtroppo, ed in qualche modo riesco a dare il mantenimento di Euro 202 a mia figlia, avuta da una precedente convivenza ma non eravamo sposati, grazie al supporto della mia attuale compagna. Con il nuovo art. 570 bis quando sarà maggiorenne mia figlia sono ancora obbligato a versare il mantenimento? o potete gentilmente spiegarmi cosa cambia nel mio caso. E la mia ex può valersi con questo articolo sugli arretrati? Grazie
Famiglia (16/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che abbia imposto al genitore di pagare una determinata somma a beneficio della prole a titolo di mantenimento ha forza di legge e pertanto deve essere rispettato.

Tale assunto vale sintanto che:

a. non intervengano eventi modificativi dei presupposti sui quali il Tribunale ha assunto la decisione e

b. quindi quest'ultima sia modificata.

Se Ella ha perduto l'occupazione lavorativa dopo il provvedimento del Tribunale, potrà azionare ricorso per modifica delle condizioni di mantenimento, argomentando come lo stato di disoccupazione attuale non Le consenta di adempiere le obbligazioni verso la figlia.

Il provvedimento modificativo del Tribunale Le consentirà, se favorevole, di sospendere il pagamento, senza il rischio che sta correndo attualmente di incorrere in sanzioni civili e penali.

Tenga conto che il mantenimento verso i figli è per costante giurisprudenza dovuto non tanto in dipendenza alla minore o maggiore età degli stessi, quanto in relazione alla loro capacità di essere autosufficienti economicamente. Ad esempio, anche laddove il figlio abbia l'età di 20 anni ma stia completando un percorso di studi, i genitori - nei limiti delle rispettive possibilità economiche - saranno tenuti a contribuire al suo mantenimento. 

Al di là dell'aggiornamento normativo (riteniamo che il nuovo art. 570 bis codice penale serva solo a fare chiarezza circa obblighi già esistenti) vige il principio in forza del quale ogni genitore è tenuto per legge a mantenere, educare ed istruire la prole e, se in forza di un provvedimento dell'Autorità, a farlo nella misura comandata e stabilita.

Per quanto esposto, come sopra detto, al fine di porLa al riparo da ogni eventuale contestazione e quindi sanzione, è opportuno Ella valuti un ricorso di modifica delle condizioni presso il Giudice che ha emesso il provvedimento.

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