Come posso rassegnare le dimissioni per costituire un nuovo rapporto di lavoro con periodo di prova?

Buongiorno ! Vi scrivo perchè sono in procinto di lasciare il lavoro come dipendente presso una società (contratto a tempo indeterminato da 13 anni, impiegato di III Livello) nel settore del commercio e entrare in prova presso una azienda del settore alberghiero. Avrei bisogno di sapere quanto preavviso ci vuole per le dimissioni, come presentarle. Nel frattempo, dovendo fare un periodo di prova nella nuova azienda come posso comportarmi con la vecchia ? Molte grazie
Diritto del lavoro (30/09/2018)
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Autore:
Avvocato Milena DiRenzo
Diritto del lavoro, Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Recupero Crediti, Sovraindebitamento
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Risposta:

Ella ci riferisce di essere alle dipendenze di una società operante nel settore del commercio con contratto a tempo indeterminato da 13 anni con inquadramento come impiegato di II° livello.

Ci riferisce, inoltre, di voler rassegnare le Sue dimissioni dal detto rapporto per intraprendere un periodo di prova, finalizzato alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, presso un'azienda del settore alberghiero.

Ai fini della determinazione del periodo di preavviso bisogna far riferimento all'art. 224 del CCNL del Commercio, in validità sino al 31.07.2018 ed ancora non rinnovato, ove vi è indicato che, ai fini delle dimissioni, per un lavoratore con un'anzianità superiore ai dieci anni e con qualifica di impiegato di III° livello il detto periodo è pari a giorni 60 di calendario.

A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.

La procedura è semplice si può scegliere tra due opzioni:

 

  • inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una delle sue sedi..
  • rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

Vi è da evidenziare che il periodo di prova che andrà a sostenere presso il nuovo datore di lavoro dovrebbe esser inserito in un apposito contratto di lavoro, che darà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro, presumendo così che Lei abbia già rassegnato le Sue dimissioni dal vecchio datore di lavoro.  Si precisa che nel caso in cui il periodo di preavviso non venga rispettato, totalmente o parzialmente, verrà detratto dal prospetto paga l'importo equivalente ai giorni di mancato preavviso da quantificarsi in misura pari alla retribuzione lorda giornaliera.

Al fine di non incorrere in una siffatta situazione potrà far ricorso ad eventuali giorni da fruire a titolo di ferie e/o permessi R.O.L.

 

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