Le dimissioni dal contratto di lavoro a tempo determinato: quando sono possibili?
La Circolare INPS n. 94/2015 prevede che che la NASPI sia riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
<<per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del
20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice
civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del
dipendente.>>.
Nel suo rapporto di lavoro non vedo tanto delle modificazioni peggiorative delle sue mansioni, quanto - mi pare - delle scorrettezze nella gestione del rapporto da parte del suo datore di lavoro.
La questione delle 11 ore di riposo bisogna poi verificarla in un certo arco di tempo previsto dal suo ccnl, ossia anche in considerazione dei riposi compensativi di cui fruisce.
A mio avviso non è detto che i motivi che lei riferisce integrino una giusta causa di dimissioni, con la conseguenza che l'INPS potrebbe negarle la NASPI ed il datore di lavoro chiederle un risarcimento per non aver lavorato fino al termine del contratto. Il mio consiglio è di arrivare fino alla scadenza del contratto e poi non lavorare più per questo datore di lavoro.