Come si determina il compenso dell'avvocato?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Le modalità per la determinazione del compenso dovuto per l'attività professionale svolta dall’avvocato sono oggi regolamentate dall'articolo 2233 c.c., come modificato prima dalla c.d. Legge Bersani (L. 248/2006) e, da ultimo, dall’articolo 9 della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012.
È con la legge n. 27/2012 di conversione del DL 1/2012 che il sistema per la determinazione del compenso per l’attività professionale, svolta dagli avvocati e dagli altri professionisti appartenenti al sistema ordinistico, ha subìto una radicale trasformazione.
La novella legislativa del 2012 infatti ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il “sistema tariffario professionale” speciale previsto per alcuni professionisti.
il corollario di tale novella legislativa è rappresentato dalla necessità che il compenso per le prestazioni professionali venga dunque pattuito al momento del conferimento dell'incarico, nei modi e termini previsti dall’articolo 2233 del codice civile nonché dall’articolo 9 legge 27/2012 e, quindi. dai parametri ministeriali fissati con il DM attuativo pubblicato sulla G.U. il 22 agosto 2012.
La determinazione del compenso professionale deve pertanto avvenire con le seguenti modalità:
- in via preferenziale, tramite l’accordo tra il professionista e il cliente e quindi tramite la stipula di un contratto d’opera professionale;
- in mancanza: il compenso è rimesso alla valutazione del giudice, vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali fissati con il DM 140/2012.
Dunque il ricorso ai parametri fissati dal DM 140/2012, quali criteri residuali per la determinazione del compenso, avviene nelle ipotesi in cui:
1) cliente e professionista non hanno previamente pattuito nessun accordo sul compenso;
2) cliente e professionista non hanno previsto nell’accordo alcune attività che vengono successivamente svolte;
3) la parte deve rifondere le spese legali all’altra parte per effetto della condanna alle spese;
4) il professionista e il cliente hanno determinato il corrispettivo con riferimento alle vecchie tariffe.
Alla luce di quanto sopraesposto, nel Suo caso, ove il compenso dell'avvocato non è stato pattuito espressamente dalle parti al momento del conferimento dell'incarico professionale, si dovrà fare riferimento ai parametri fissati dal DM 140/2012.
A tal proposito precisiamo che potrà facilmente consultare tali parametri anche online, per stabilire la congruità della parcella emessa dal professionista per l'attività svolta, sulla base del valore della causa successoria.
Avvocato Marta Calderoni