Quando posso presentare istanza al Fondo di Garanzia INPS per ottenere i miei crediti?

BUONGIORNO, NEL MESE DI GIUGNO 2019 MI SONO LICENZIATA REGOLARMENTE , IL MIO DATORE DI LAVORO NON MI PAGA LE ULTIME DUE BUSTA PAGA , DI CUI L'ULTIMA COMPRENSIVA DI ROL MATURATI PER UN TOTALE DI 6.000 EURO CIRCA , IN Più NON MI PAGA IL TFR . LE HO MANDATO UNA RACCOMANDATA DI SOLLECITO MA NON HO RICEVUTO RISPOSTE . VORREI TENTARE TRAMITE AVVOCATO OPPURE SE C'E' LA POSSIBILITA' TRAMITE IL FONDO STATALE DI ENTRARE IN POSSESSO DI QUANTO MI SPETTA . COSA MI CONSIGLIATE ? VI RINGRAZIO
Diritto del lavoro (27/11/2019)
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Autore:
Avvocato Milena DiRenzo
Diritto del lavoro, Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Recupero Crediti, Sovraindebitamento
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Risposta:

Vi è da premettere che tra gli obblighi del datore di lavoro vi è, ex art. 2099 cod. civ., l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione in misura proporzionale alla prestazione di quest’ultimo.

Stante ciò Lei ha pienamente diritto a voler recuperare il suo credito tra l’altro essendo già in possesso dei prospetti paga, ove risultano liquidate tutte le sue competenze, il suo credito è sicuramento certo, liquido ed esigibile tanto da poter non solo sollecitare il pagamento ma anche procedere alla richiesta di un’ingiunzione di pagamento.

In merito alla Sua ulteriore precisazione, di voler far ricorso al fondo di Garanzia istituito presso l’INPS, vi è da premettere che quest’ultimo:

interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno alle procedure concorsuali ovvero alla procedura di liquidazione giudiziale od alla liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza.

Nel caso di imprenditore assoggettabile a procedure concorsuali vi deve essere l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale.

Nel caso di imprenditore assoggettabile a procedure concorsuali vi è da dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, del datore di lavoro, a seguito dell'esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito, in modo serio e adeguato, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Invece, devono essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Da ciò si evince che allo stato attuale è prematuro aspirare a voler presentare istanza per accedere al Fondo di Garanzia istituita dall’Inps senza ave preventivamente valutato la solvibilità del suo ex datore di lavoro.

Avvocato Milena Di Renzo

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