Convivenza e rilascio del permesso di soggiorno

Vorrei far rientrare un cittadino straniero che ha ricevuto il diniego lui è sposato con una italiana ma non vive con lei non hanno nè separazione nè divorzio. Con la convivenza è possibile farlo rientrare? Naturalmente chiederà poi il divorzio per sposarci? Se è si come devo fare? A chi mi devo rivolgere?
Unioni civili e Convivenza (26/05/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Sarebbe necessario conoscere il Paese di origine del cittadino straniero, che intende venire in Italia e le ragioni, nonchè gli atti formali, del diniego.

Essendo peraltro spostato con cittadina italiana, se il matrinonio è stato contratto in Italia e anche se in precedenza irregolare sul suolo italiano, il cittadino ha diritto ad un permesso di soggiorno illimitato per motivi familiari.

Se le Parti hanno invece contratto matrimonio all'estero, l'atto deve essere (obbligatoriamente) trascritto sul registro di stato civile italiano e, quindi, procedere con la richiesta di permesso di soggiorno per i sopraesposti motivi.

In ogni caso essendo le Parti coniugate, la convivenza sarebbe un obbligo di legge, non una soluzione alternativa.

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Quanto al divorzio, precisiamo che prima i coniugi debbono procedere con la separazione e, se consensuale, 6 mesi dopo possono avanzare richista di divorzio; se giudiziale, debbono attendere 1 anno.

Anche in tal caso, avendo la coppia elementi di "estraneità" (ovvero non sono entrambi cittadini italiani) occore raccogliere maggiori elementi, per darLe un riscontro.

Se i coniugi non hanno contratto matrimonio in Italia e non hanno fissato la residenza della casa famliare in Italia, la giurisdizione del nostro Paese non sussite, nè per la separazione, né per il divorzio.

Interviene infatti l'art. 31 della L. 218 del 1995 (diritto internazionale privato e processuale) che recita: "La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzataLa separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana".

Ove invece il matrimonio sia stato celebrato in Italia e almeno parte dello stesso si sia svolto sul nostro territorio, potrà domandarsi separazione presso i nostri Tribunali.

Ora, per capire pertanto presso quale Autorità possa avanzarsi riscorso per separazione, è quindi necessario avere tutti gli elementi che hanno caratterizzato il matrimonio. 

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