Sequestro conservativo: quali presupposti?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Se Lei inizia un giudizio nei confronti della società, il procedimento potrebbe durare alcuni mesi se non anni e pertanto, onde evitare che durante questo periodo di tempo la società si spogli dell'unico bene di proprietà (cedendo l'immobile a terzi), è opportuno chiedere un sequestro conservativo su tale immobile, a norma dell'art. 671 c.p.c.
La norma in esame prevede infatti che il Giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Si tratta, in sostanza, di una misura cautelare e preventiva, il cui scopo è far sì che, in vista dell'esecuzione forzata, alcuni beni vengano conservati (l'immobile, nel Suo caso specifico).
Sono due i presupposti alla base del sequestro conservativo: il periculum in mora ed il fumus boni iuris.
Il periculum in mora consiste nel rischio di un pregiudizio effettivo per il diritto di credito, ossia nel timore che il debitore compia atti di disposizione che possano diminuire la garanzia patrimoniale offerta.
Il fumus boni iuris, invece, è rappresentato dalla sussistenza di elementi che risultino idonei a far ritenere fondato e motivato il diritto di credito alla base del sequestro e si avvicinino al concetto di piena prova, pur non identificandosi completamente con essa.
Nel caso di specie, sulla base delle informazioni che ci ha fornito, riteniamo sussistano entrambi i presupposti e, dunque, Lei potrà procedere in tal senso.
Avvocato Marta Calderoni