Convivenza: dichiarazione e contratto di convivenza per tutelarsi
Immaginiamo che l'esigenza Sua e della Sua gentile compagna sia tutelare e disciplinare il Vostro rapporto.
Il nostro Ordinamento, per le coppie adulte ed eterosessuali, libere da altri vincoli e che non intendano contrarre matrimonio (civile o con rito religioso) prevede l'istituto della convivenza.
Presupposto irrinunciabile per formalizzare il contratto è la medesima residenza anagrafica della coppia.
Pertanto, per accedere alle formalità di seguito illustrate, è necessario che fissiate una residenza in comune.
La coppia convivente può quindi procedere con la dichiarazione costitutiva di convivenza di fatto, mediante il deposito di un semplice modulo all'anagrafe competente. Tale dichiarazione ascrive in capo alla coppia i seguenti diritti:
a) medesimi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Come emerge dalla disciplina sopra illustrata, i diritti in oggetto sono di natura solidale e non patrimoniale.
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Per regolamentare i rapporti economici della coppia, quindi i rispettivi diritti/doveri patrimoniali, si può concludere il contratto di convivenza.
Si tratta di un effettivo accordo, che andrà depositato e trascritto mediante debite formalità all'anagrafe del Comune di residenza. Con tale contratto la coppia sceglierà il regime della comunione o della separazione dei beni, individuerà l'apporto economico e fattivo materiale dell'uno e dell'altro componente alla vita familiare, potrà indicare conti correnti in comune, sempre nell'ottica di specificare ed esplicitare il preciso contributo di ognuno alla vita del nucleo.
Posto che emerge una situazione articolata anche in punto entrate, rispetto ai Vostri interessi economici, il contratto può essere un'occasione per disciplinare tra Voi il destino e la gestione di tali entrate e delle uscite (locazioni, obbligazioni relative al mutuo, destinazione condivisa delle entrate).