Convivenza con figli e beni: se ci lasciamo?

Buongiorno vorrei una consulenza, io convivo da circa 5 anni ho un figlio di 4, stiamo pensando di lasciarci, abbiamo fatto un mutuo per acquistare la casa di 170000 , vorrei l'affido condiviso ( lavoro su turni ). la mia compagna lavora e guadagna circa 1600, io lavoro e ne guadagno 1200 in più lei prende gli assegni familiari. Secondo lei in una separazione, come potrebbero essere divisi i beni e il mantenimento del figlio, e la cosa più importante: la condivisione del figlio?
Unioni civili e Convivenza (15/01/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto utile segnalare che i figli naturali sono, per Legge, perfettamente equiparati a quelli legittimi, con conseguente riconoscimento dei medesimi diritti. Ne deriva che i genitori non sposati, che vogliano formalizzare un accordo sull’affidamento del figlio dopo la cessazione della convivenza, potranno presentare un apposito ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza del figlio. Tale ricorso per la regolamentazione dell’affido può essere consensuale o giudiziale. Consensuale: laddove vi sia una intesa tra i genitori. In tale ipotesi i genitori decidono liberamente e di comune accordo come regolare la collocazione dei figli, la frequentazione ed il mantenimento degli stessi. L’accordo raggiunto sarà poi sottoposto al vaglio del Tribunale che, con la successiva ratifica, lo renderà esecutivo; il procedimento peraltro è molto rapido e si dovrebbe concludere in pochi mesi. Giudiziale: laddove non vi sia un accordo per disciplinare la regolamentazione dell’affido. Nel procedimento giudiziale, sarà il Tribunale a stabilire tutte le condizioni, all’esito di un giudizio ordinario in contraddittorio tra le Parti (una vera e propria “causa”). Precisiamo che, anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate (tra cui il diritto alla bigenitorialità), la scelta sarà sempre quella dell’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali. Naturalmente, è preferibile un ricorso congiunto poiché in tal caso le condizioni dell’affidamento vengono stabilite da Voi genitori. Nell’ipotesi di ricorso giudiziale, invece, ciascun genitore avanzerà le proprie istanze e deciderà il Giudice sulla collocazione del bambino, sul diritto di visita, sul mantenimento del figlio, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare. Precisiamo inoltre che nel ricorso per affidamento dei figli nati da coppie di fatto non potranno essere inserite richieste relative agli aspetti personali e patrimoniali della coppia (per esempio divisione dei beni, assegno di mantenimento ecc.
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