Convivenza: cessazione e sorte dell’abitazione famigliare

Buongiorno, io e il mio compagno siamo genitori non sposati di una bimba di quasi 1 anno. Viviamo assieme nella casa, che e' intestata al mio compagno. Siamo conviventi ma non registrati come tali anche perche' io attualmente ho ancora la residenza dai miei genitori, assieme a quella della bambina che segue quella della madre di default. Vorrei sapere, se io e il mio compagno ci lasciassimo, potrei rimanere con mia figlia nella casa dove attualmente viviamo tutti assieme, intestata al mio compagno? Non vorrei scombussolarla, in quanto questo e' il suo habitat ormai. Sulla casa c'e' un mutuo, al quale potrei provvedere io senza problemi. Sia io che il mio compagno lavoriamo. Avrei inoltre diritto a ricevere il mantenimento per mia figlia? grazie
Unioni civili e Convivenza (19/10/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In merito al Suo quesito, Le chiariamo fin da subito che i diritti dei figli sono gli stessi, che siano essi nati fuori o dentro il matrimonio, dunque anche in regime di convivenza. I genitori debbono, infatti, provvedere al loro mantenimento (così come a dar loro assistenza morale, cura e istruzione) in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo sia che siano essi sposati, conviventi o separati. Pertanto, in caso di separazione dal suo compagno, quest’ultimo avrà l’obbligo di versarLe un contributo mensile di mantenimento a favore di Sua figlia. Così come per il mantenimento, anche l’assegnazione della casa familiare (ciò il diritto di continuare ad abitarvi) ad uno solo dei genitori (quello ritenuto più idoneo a vivere stabilmente con i figli) è un fattore indipendente dal fatto che la coppia sia sposata o meno, come pure dal titolo di proprietà. L’assegnazione disposta dal giudice può avere ad oggetto solo l’abitazione (insieme ad oggetti e arredi) nella quale la famiglia ha vissuto prima della separazione; ciò allo scopo di garantire stabilità alla prole, non allontanandola dal proprio habitat domestico e dalle consuetudini di vita avute durante la coabitazione della famiglia unita. *** Anche qualora l’immobile fosse di proprietà esclusiva di una delle parti, come nel Suo caso, il giudice, potrà comunque assegnarne il godimento al genitore presso cui abbia deciso di collocare la minore (di solito la mamma, specie, come Sua figlia, se il minore è in tenera età). In tal caso, tuttavia, nel disporre il contributo al mantenimento in favore di Sua figlia, il tribunale potrà tenere conto del titolo di proprietà (della parte estromessa dal godimento del bene) e, quindi, del valore economico dell’assegnazione, eventualmente stabilendo un assegno di mantenimento di minor importo rispetto a quello astrattamente prevedibile, oppure che Lei partecipi al pagamento del mutuo o di manutenzione dell’immobile. *** Da ultimo, Le ricordiamo che non esistono documenti «ufficiali» che attestino lo status di convivenza: essa può solo essere «dimostrata», ad esempio mediante un certificato di stato di famiglia o con un contratto di convivenza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Pertanto, nel Suo caso, è utile che Lei sposti la residenza presso la casa adibita a residenza familiare. E’ anche possibile addivenire a soluzioni diverse – concordate dalle parti - qualora decidiate di separarvi in maniera consensuale. Nel Suo caso, ovviamente, non dovrete formulare domanda di separazione ma solo ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
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