Contributo economico versato dal ex convivente: esiste un obbligo?

Mio marito paga da 5 anni il mutuo all'ex compagna di una casa non assegnata da un giudice a lei, ma lasciata per buon senso per la figlia. Dopo 5 anni chiede la revoca del mutuo dopo anni di convivenza della sig.ra con il compagno, il cane, la figlia e ora la nuova bimba con il nuovo compagno. Lei ha rifiutato, adducendo che prima di 1 anno e mezzo (tempo necessario alla ristrutturzione della nuova casa) non lascerà l'immobile. Pretende inoltre che mio marito continui a pagare, nonostante abbiamo dimostrato che lo stipendio di mio marito ha subito un drastico taglio, paghiamo gli alimenti e un affitto nostro di 600 euro in quanto non possiamo aprire un altro mutuo. È legittima la sua richiesta?

Famiglia (04/09/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Innanzitutto si premette che, se Suo marito, di sua iniziativa e senza rivolgersi ad un Giudice, ha lasciato la casa alla sua ex compagna quale contributo al mantenimento della figlia (in modo da ritenersi assolto il suo obbligo alimentare verso la figlia fino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente), il tutto deve essere stabilito in un accordo intervenuto tra le parti.

Ciò si impone per evitare la responsabilità penale di Suo marito ex art. 570 C.P., visto che in questo caso non c’e’ un provvedimento del Giudice che statuisca sul punto. In questo caso va immediatamente stipulato questo accordo (se non è stato ancora fatto) perché Suo marito stia tranquillo e la sua ex compagna non avanzi richieste di pagamento di contributi al mantenimento della figlia nonostante lui gli abbia ceduto la casa o, addirittura, ipotesi peggiore, non elevi una denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 n. 2 C.P..

Posto cio’, circa il mutuo relativo alla casa in questione, bisognerebbe esaminare il contratto di mutuo per capire se Suo marito sia indicato come obbligato o come garante.

Se Suo marito e’ indicato come obbligato e se ci fosse l’accordo tra le parti (cioè tra Suo marito e la sua ex compagna) il mutuo potrebbe essere accollato solo la sua ex convivente: in tal caso Suo marito non sarebbe più tenuto al pagamento delle rate di mutuo.

Se invece non c’e’ un accordo tra le parti, come mi sembra di capire, Suo marito ha due possibilità:

1) rinegoziare il mutuo con la Banca facendo presente la sua situazione di sovraindebitamento (diminuzione dello stipendio, spese varie ecc.) in questo caso potra’ ottenere una rilevante riduzione della rata di mutuo da pagare;

2) fare una causa per ottenere la divisione giudiziale dell’immobile in questione oggi ancora in comunione  ai sensi dell’ art. 1111 c.c. e dell’art. 784 e ss c.p.c., in questo caso il giudice disporrà la vendita dell’immobile ed il ricavato verrà suddiviso tra le parti.

Resta inteso che in questa seconda ipotesi, Suo marito dovrebbe concludere un nuovo accordo con la sua ex compagna circa il pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia fino a che questa non abbia raggiunto l’indipendenza economica. 

Nel caso in cui la sua ex compagna rifiutasse un accordo sul punto, il Suo marito dovrebbe iniziare una causa davanti al Tribunale chiedendo al Giudice di determinare la somma da lui dovuta alla figlia alla luce della sua situazione economica peggiorata per il sovraindebitamento.

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