Non ho sottoscritto il contratto a termine. Posso trasformarlo in tempo indeterminato?

Nel 2010 sono stata,assunta da manpower per un mese come risulta al centro dell'impiego,non ho mai firmato il contratto...per questo non mi hanno.pagato né stipendio né la malattia certificata...nel 2013 invio una raccomandata Posso chiedere la nullità del contratto e chiedere la trasformazione in tempo indeterminato? Sono passati 5 anni oppure rischio il rigetto da parte del.giudice? Grazie
Diritto del lavoro (30/09/2018)
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Autore:
Avvocato Milena DiRenzo
Diritto del lavoro, Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Recupero Crediti, Sovraindebitamento
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Risposta:

Ella riferisce che nel 2010 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, con la società .....S.p.A, seppur non ha mai provveduto a sottoscriverlo.

Ci riferisce, inoltre, che la detta società non ha provveduto al relativo pagamento della retribuzione e di tali fatti ne aveva già dato notizia, tramite raccomandata, alla società .... srl.

In caso di assunzione di un nuovo dipendente, l’azienda deve darne comunicazione il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego e agli enti previdenziali utilizzando il modello Unilav.

In questo modulo, vengono precisati i dati del datore di lavoro e del dipendente e le caratteristiche del rapporto (a tempo indeterminato, a termine, part-time, ecc.).

Il problema nasce dal fatto che, per il contratto di lavoro subordinato, la legge non prevede necessariamente la forma scritta, forma che invece è prevista per determinate clausole contrattuali. Il nostro ordinamento sanziona, infatti, la mancata comunicazione dei dati rilevanti del contratto ma non la mancanza del contratto in sé. Esistono però situazioni per le quali la forma scritta è obbligatoria, come nel caso in cui il contratto preveda il periodo di prova o un termine finale.

Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere contestualmente sottoscritto dal lavoratore nel momento in cui ha inizio la prestazione.

L'accertamento di cui sopra non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, tale termine sarebbe applicabile allorquando la richiesta fosse limitata alla sola retribuzione mensile e di tutti gli istituti connessi.

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