Lo sfratto per morosità
Dalla Sua esposizione abbiamo compreso che i Conduttori di un immobile di Sua proprietà sono morosi nel pagamento dei canoni di locazione e ciò nonostante i solleciti da Lei inviati.
Per rispondere al Suo quesito, consigliamo di procedere come segue.
Innanzitutto, a norma dell’art. 658 1° comma, c.p.c., Lei deve intimare ai conduttori sfratto per morosità: ciò significa che viene avviato un procedimento sommario speciale che Le consentirà di ottenere una pronuncia giudiziale di rilascio dell'immobile in tempi notevolmente più brevi rispetto al rito ordinario. Il procedimento di sfratto si svolge nel seguente modo:
Lei notifica ai conduttori un atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione in udienza per la convalida; a tale udienza, che si tiene dopo circa 30 giorni, se la morosità non viene da saldata dall’inquilino (immediatamente o con dilazione), il Giudice emetterà ordinanza di convalida di sfratto, fissando la data per il rilascio forzato dell'immobile mediante ufficiali giudiziari (in genere, dopo 30 giorni).
Una volta emessa l’ordinanza, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio, se il conduttore non adempie abbandonando l'immobile spontaneamente entro il termine fissato dal Giudice, Lei, previa notifica dell’atto di precetto e decorso un termine non inferiore a 10 giorni, potrà procedere con l’esecuzione forzata. Ciò significa che l’ufficiale giudiziario, alla data e all’ora che verranno comunicate, si recherà personalmente presso l'immobile per eseguire lo sfratto (usufruendo ove necessario dell’assistenza della forza pubblica) ed immetterLa nuovamente nel possesso dell'unità immobiliare: potrà con l’assistenza di un fabbro sostituire la serratura.
La durata della procedura sopra descritta varia da sei mesi ad un anno.
In secondo luogo, nel medesimo atto di intimazione di sfratto per morosità, Lei potrà chiedere al Giudice altresì una ingiunzione di pagamento nei confronti degli inquilini per tutti i canoni di locazione e le spese scaduti e da questi non versati.
In tal caso il Giudice, unitamente all’ordinanza di convalida dello sfratto, emetterà altresì un decreto ingiuntivo di pagamento e i conduttori saranno tenuti non soltanto a rilasciare l'immobile, ma anche a versare le somme dovute.
Avvocato Marta Calderoni