Contratto di convivenza e reddito

É possibile stipulare un contratto di convivenza in assenza di reddito?
Unioni civili e Convivenza (24/08/2016)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il contratto di convivenza è una facoltà riconosciuta dal nostro Ordinamento ai cittadini ed è uno strumento atto a regolamentare i rapporti tra i conviventi sotto il profilo espressamente patrimoniale ed economico. Occorre pertanto da subito precisare che funzione del Contratto non è creare la convivenza, che si costituisce per il solo fatto di “una stabile convivenza presso una comune residenza”, ma piuttosto regolarne i rapporti discendenti. Inoltre il contratto di convivenza non crea un nucleo familiare, né costituisce uno status familiae (come avviene invece nel caso di matrimonio e unioni civili): effetto del contratto è una regolamentazione di rapporti economici e quindi di diritti e doveri di natura patrimoniale relativi all’alveo della convivenza. *** In concreto, quindi, con l’accordo i conviventi convengono di darsi reciproca e mutua assistenza economica, all’interno di un rapporto già esistente di fatto. Fermo quanto premesso, tuttavia, venendo al cuore del Suo quesito, non è specificato (o meglio: capillarmente stabilito) dalla Legge in che termini si sviluppi tale obbligo. La mancanza di un reddito, in via generale e di fatto, non è causa di impedimento per la stipula di un contratto di convivenza (il contratto è infatti nullo per un vincolo matrimoniale attuale, per le persone condannate per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra, per minori di età e per interdetti). In concreto, la mancanza di un reddito - almeno di uno dei due conviventi – svilisce l’efficacia dell’istituto, posto che è funzionale al mantenimento reciproco, ovvero da parte dell’un coniuge che è più facoltoso verso l’altro che ha meno risorse. Nella fattispecie, un accordo senza una sostanza economica salda e concreta alla base, diverrebbe più una dichiarazione di intenti, che un impegno attuale tout court e sarebbe senz’altro esposto ad una formulazione ed a dei contenuti generici. *** Oltre a valutare la possibilità legale di sottoscriverlo, occorre esaminare alcuni elementi circa l’opportunità: il contratto assume invero rilievo non solo per l’ attuale natura di assistenza reciproca; l'utilità della sua stipula va valutata anche secondo ulteriori elementi che possano verificarsi nel corso della vita. Tra gli altro, in via esemplificativa e non esaustiva, si tenga conto che: - In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita e di assistenza. - In caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza dei conviventi, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero per un periodo della durata della convivenza, se quest’ultima è stata superiore a due anni. In ogni caso, tale diritto non può superare i 5 anni. - In ipotesi di morte del convivente che fosse conduttore delle casa familiare o in caso di recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto. - Il convivente può essere nominato tutore, curatore ovvero amministratore di sostengo, quando il partner venga dichiarato interdetto o inabilitato, secondo i presupposti dell’art. 404 del codice civile. -Qualora il convivente di fatto deceda a causa di fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite, così come in caso di lesione.
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