Ho ricevuto una contestazione disciplinare. cosa posso fare?

Ho ricevuto un provvedimento disciplinare per aver prelevato da un angolo dello spogliatoio adibito al riciclo un sacchetto anonimo ed incustodito di giocattoli vecchi ed usati pensando ingenuamente fossero a disposizione di chi voleva riciclarli. Grazie infinite

Diritto del lavoro (11/01/2021)
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Autore:
Avvocato Milena DiRenzo
Diritto del lavoro, Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Recupero Crediti, Sovraindebitamento
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Risposta:

In merito al quesito posto si evidenzia quanto segue.

Uno dei principali poteri del datore di lavoro è quello di controllare cosa fanno i dipendenti e sanzionarli se non svolgono correttamente il loro dovere.

La prima cosa che il datore di lavoro deve fare se vuole contestare al dipendente un comportamento ritenuto riprovevole è tenuto ed avviare così il procedimento disciplinare è la contestazione disciplinare.

Si tratta di una lettera indirizzata al dipendente, che solitamente gli viene consegnata a mani o per raccomandata a/r.

Nella contestazione disciplinare l’azienda deve contestare al dipendente il fatto, il comportamento tenuto che si considera essere un’infrazione disciplinare.

La contestazione disciplinare deve essere:

specifica;

tempestiva;

immutabile.

Per rendere specifica la contestazione, il datore di lavoro deve inserire nella descrizione del fatto contestato tutti quegli elementi che consentano al dipendente di comprendere esattamente a quale fatto ci si riferisce.

Andranno dunque specificati la data o le date nelle quali il fatto è avvenuto; l’orario preciso o almeno la fascia oraria; il luogo in cui il fatto è stato commesso; qualsiasi circostanza che possa rendere la descrizione del fatto precisa e puntuale.

Con la consegna della contestazione disciplinare la legge  considera avviato il procedimento disciplinare.

Nella lettera di contestazione disciplinare, il datore di lavoro deve indicare al dipendente il numero di giorni che egli ha a disposizione per presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

Il termine concesso al dipendente per presentare le proprie giustificazioni per iscritto è, in base alla legge di cinque giorni a partire dalla data in cui ha ricevuto la contestazione disciplinare.

I contratti collettivi nazionali di lavoro possono, però, prevedere dei termini più lunghi, per maggiore tutela del dipendente: in questo caso l’azienda deve inserire nella contestazione il maggior termine previsto dal Ccnl di settore.

In alternativa alle giustificazioni scritte, il dipendente può chiedere di essere sentito oralmente.

Una volta lette le giustificazioni scritte del dipendente o ascoltato le sue ragioni oralmente, l’azienda deve fare le sue considerazioni finali.

Può accadere che la difesa del dipendente riesca a chiarire l’accaduto e che l’azienda decida dunque di non procedere.

Se, invece, le giustificazioni del lavoratore non colgono nel segno, l’azienda può emettere un provvedimento disciplinare o sanzione disciplinare. Si tratta di una sorta di “punizione” che colpisce il dipendente e lo mette in guardia sulla tenuta di questi comportamenti in futuro.

La legge prevede che la sanzione disciplinare debba essere in ogni caso proporzionale alla gravità dell’infrazione posta in essere dal dipendente.

Le sanzioni disciplinari previste dalla legge sono (in ordine dalla meno grave alla più grave):

  1. il rimprovero verbale: il datore di lavoro si limita a fare un rimprovero a voce;
  2. il rimprovero scritto: il rimprovero viene messo per iscritto;
  3. la multa fino a 5 ore della retribuzione: il datore di lavoro trattiene dalla busta paga del dipendente una somma di denaro corrispondente alla retribuzione percepita dal lavoratore per un massimo di cinque ore;
  4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni: il lavoratore viene tenuto a casa per un certo numero di giorni, fino ad un massimo di dieci, durante i quali non percepisce la retribuzione;
  5. il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (o licenziamento con preavviso): il dipendente viene licenziato ma ha diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva del preavviso;
  6. il licenziamento per giusta causa: il dipendente viene licenziato e, a causa dell’assoluta gravità del fatto commesso, non ha diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva del preavviso.

Stante ciò sicuramente Lei dovrà fornire a questo punto le Sue giustificazioni che l’hanno indotta a tenere quel dato comportamento, da rendersi per iscritto o oralmente, successivamente attendere il responso del Suo datore di lavoro ed in base alla condotta di quest’ultimo valutare se il procedimento disciplinare si concluderà in modo legittimo o meno e poi valutarsi il da farsi.

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