Quali beni rientrano nella comunione tra coniugi e quali ne sono esclusi?

Mio padre e mia madre erano in comunione dei beni. Nel 2003 mia nonna materna fa un atto notarile, rendendo proprietari i figli per 1/10 ( nonna invece usufruttuaria sino alla morte ) Nella visura catastale di questa casa, effettivamente appaiono anche tutti i coniugi dei miei zii in regime di comunione dei beni, tra questi anche mio padre con 1/20 ( 1/20 mia mamma 1/20 mio padre) Quando è morto mio padre nel 2014 alla commercialista abbiamo detto che mia madre aveva 1/10 di questa casa...e lei ci ha risposto che mio padre non c'entrava nulla. Ora..mia nonna è morta, ed è stata chiesta la riunione d'usufrutto..ma il catasto ha respinto la richiesta per questo 1/20 di mio padre. Dicono che andava messo in successione in quanto erano in comunione dei beni e lui quindi ne era effettivamente proprietario. È vero? Dobbiamo modificare la successione ereditaria?
Eredità e Successioni (20/11/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, segnaliamo innanzitutto che il nostro codice civile stabilisce quali sono i beni che costituiscono oggetto della comunione (art.177 c.c.) e quali sono invece i "beni personali" che ne sono esclusi (art. 179 c.c.).

A norma dell’art. 177 c.c. fanno parte della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separatadi ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Sono invece esclusi dalla comunione, perché considerati beni personali, a norma dell'art. 179 c.c.:

a) i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;

b) i beni che il coniuge ha acquistato successivamente al matrimonio per successione o per donazione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l'esercizio di una professione.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, la quota di un decimo dell'appartamento donata da Sua nonna a Sua madre (in comunione dei beni con Suo padre) avrebbe dovuto essere esclusa dalla comunione dei Suoi genitori a norma dell'art. 179 c.c. lettera b) a meno che nell'atto di liberalità Sua nonna non abbia specificato che tale quota era attribuita alla comunione.

In considerazione del fatto che, come da Lei esposto, nella visura catastale dell'appartamento risultano essere proprietari tutti i figli di Sua nonna, con i relativi coniugi, immaginiamo che la donna abbia specificato nell'atto di liberalità che le varie quote del bene non erano attribuite soltanto ai figli ma anche alla comunione con i coniugi.

Dunque, risultando Suo padre proprietario dell'appartamento per un ventesimo, avreste dovuto indicare tale quota nella dichiarazione di successione di Suo padre.

Come avrà notato, tutto dipende dalle previsioni dell'atto di liberalità compiuto da Sua nonna nell'anno 2003.

 

Avvocato Marta Calderoni

 

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