Il coniuge scappa di casa: che fare?
Buongiorno, Sono un ragazzo italiano residente in Italia. Vi racconto la mia storia brevemente. Mi sono sposato a gennaio in Costa Rica con una donna Costaricense, poi ho registrato il matrimonio in Italia, siamo partiti fine aprile in Spagna per lavorare insieme, purtroppo le cose non sono ándate per le migliori , lei sicuramente ha resentito del cambiamento di paese, li ce' propio un altro stile di vita e di cultura.. Io ho risentito dello stress del lavoro e dopo l'ultima litigata, lei e' praticamente scappata, ha preso la sua valigia ed e' sparita. Per quattro giorni non sapevo nulla, ho saputo dai miei amici che ora si trova in America da una amica. ma potrebbe non essere vero. Non mi responde a nessun mezzo di comunicazione. Quindi sono andato dalla polizia spagnola per informazioni e quasi passo dalla parte del torto dicendomi che saro' chiamato da loro per investigare se l'ho maltrattata o altro. Io non le ho fatto nessun male físico, abbiamo ligato come tutte le coppie pensó. Vorrei sapere ora cosa posso fare a livello di documenti o altro per favore se potete aiutarmi. Lei ha quasi tutto in Italia residenza, domanda di permersso di soggiorno, códice fiscale. Vi ringrazio
Separazione divorzio e modifica delle condizioni
(20/09/2016)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
Sotto il profilo del recupero della relazione sentimentale, ovvero della convivenza, non vi sono strumenti di diritto idonei. L’allontanamento della casa familiare e da una relazione è infatti una scelta libera, talvolta arbitraria ed ingiusta, che assume un adulto. Certamente è una condotta soggetta a conseguenze di natura giudiziale (si veda, di seguito, il riferimento alla procedura di separazione), ma nei fatti non è possibile, giuridicamente, obbligare in maniera coattiva la persona che si sia allontanata a tornare. Da un punto di vista pragmatico, ciò che possiamo illustrarLe come semplice opzione è la separazione giudiziale. Tale ipotesi è ispirata da due argomenti: - l’evidente interruzione del rapporto sentimentale, da un lato; - la Sua tutela, dall’altro. Rimanendo, infatti, vincolato al matrimonio, rimane esposto da un punto di vista patrimoniale anche alle iniziative della Sua consorte. Si badi bene, tale vincolo (di natura patrimoniale e materiale) permane anche per tutto il regime della separazione ed è definitivamente interrotto solo con il divorzio. Sotto il profilo procedurale, occorre valutare il tema della Giurisdizione, ovvero il Giudice di quale Paese sarà competente a decidere della separazione (e dell’eventuale successivo divorzio), posto che il matrimonio è stato celebrato all’estero, da cittadini di diversa nazionalità tra loro. Bisogna fare ricorso ai criteri stabiliti dal Diritto internazionale privato e processuale (L. 218/1995), il cui art. 31 stabilisce che “la separazione personale è regolata dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione, ovvero, in mancanza di legge comune, da quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata” . Considerati tali criteri, valutato che Sua moglie ha residenza in Italia, ha il codice fiscale italiano e qui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, possiamo valutare tali elementi come tipici dello svolgimento della vita in Italia e quindi per poter richiedere la separazione sul nostro territorio. Per mero scrupolo e dovuta completezza, Le segnaliamo che una eventuale dimostrazione della vita in comune svolta prevalentemente all’estero, potrebbe costituire un impedimento per fare valere la giurisdizione italiana. Precisiamo che, laddove si acceda alla separazione e quand’anche Sua moglie non fosse fisicamente presente in Italia e quindi assente nel procedimento, questo potrà andare avanti, regolarmente sino a sentenza, in contumacia, con validità a tutti gli effetti del provvedimento
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