Conflitti sulla gestione del figlio minore
Riteniamo che la fattispecie che ci sottopone, considerato il radicale conflitto tra i genitori circa la gestione del figlio minore e l'esercizio dei relativi doveri verso lo stesso, sia da disciplinare mediante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Considerata l'opposta diversità di vedute, in particolare in punto educazione del minore (che rientra, insieme al mantenimento ed all'istruzione, tra i doveri codicistici del genitore), non è consigliabile una soluzione autonoma della vicenda.
Mediante ricorso al Tribunale territorialmente competente (ove la famiglia ha la residenza), ai sensi degli art.155, 317-biscod.civ e art. 737 cod.proc.civ., i genitori domanderanno al Giudice di decidere sulle rispettive domande e opzioni che concernono i rapporti con il bimbo.
Nel caso, sarebbe opportuno anche richiedere di svolgere una Ctu (consulenza tecnica d'ufficio) di natura psicoterapeutica-familiare, per valutare l'idoneità dei genitori (naturalmente, nel nostro caso, del papà) circa l'educazione del bambino.
Va da sè che se il punto dolente della fattispecie è l'approccio educativo del genitore verso il figlio, sarà necessario il supporto e la consulenza di una figura qualificata in materia, e non solo l'intervento del legale e del Giudice: valuti con attenzione come tale soluzione sia nell'interesse primario del piccolo.
Il ricorso può essere di parte: in tal caso, ad esempio, Lei richiederà al Tribunale di omologare le Sue richieste (tra le altre, collocazione con sè del figlio, modalità e termini di frequntazione del padre, richiesta di determinazione del mantenimento a carico dello stesso ed a beneificio del figlio).
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Una soluzione più immediata, ma dai risvolti meno articolati, consisterebbe nel rivolgersi congiuntamente ad un mediatore familiare, figura professionale che agevola e favorisce la capacità di dialogo tra i genitori allo scopo di beneficiare i figli.