Immobile in comproprietà: come si ripartiscono le spese?

Salve io.sono comproprietaria di un immobile al 50% col mio ex compagno dal 2009 costruito da lui nel seguente anno a sue spese avendo una ditta in proprio,adesso mi chiede tutte le spese da lui sostenute,vorrei sapere se devo ridargli tutti i soldi o essendo in comproprieta' solo la metà'? Grazie
Immobili (14/01/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La situazione da Lei descritta è quella di una comunione: Lei ed un’altra persona siete infatti comproprietarie di un terreno e di una piscina.

Nella comunione, ogni comproprietario ha facoltà di godimento della cosa comune nella sua interezza, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.

Per l’amministrazione del bene comune, La legge ha adottato il principio maggioritario: la volontà della maggioranza dei comproprietari vincola anche la minoranza dissenziente.

Per rispondere al Suo quesito segnaliamo innanzitutto che a norma dell'art. 1104 cod. civ., ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune"; inoltre l'art. 1110 cod. civ. dispone che il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Le spese per la conservazione sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo.

Le spese per il godimento, invece, riguardano l'uso effettuato nell'esercizio del diritto, ossia per ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire.

Pertanto la diversità della funzione e del fondamento si riflette sui soggetti, cui i contributi vanno imputati, perché alla conservazione sono oggettivamente interessati tutti i comproprietari; al godimento sono invece soggettivamente interessati soltanto coloro i quali si trovino, in concreto, ad esercitarlo.

Alla luce di quanto sopraesposto, precisiamo che le spese per la conservazione, dovute in ragione della appartenenza, si ascrivano e si ripartiscano tra i comproprietari in proporzione delle rispettive quote di proprietà e, dunque, nel Suo caso al 50% tra Lei ed il Suo ex compagno.

Le spese per il godimento, invece, si imputano e si suddividono in proporzione all'uso ed alla misura di esso. 

 

Avvocato Marta Calderoni

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