L'INPS può sospendere l'assegno sociale?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
L'assegno sociale (ex pensione sociale) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 335/1995 (più precisamente, dall'art. 3 c. 3), ed era rivolto a cittadini italiani e stranieri (quest’ultimi in possesso di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), residenti nel territorio nazionale, che versano in “stato di bisogno”.
Il requisito della residenza nel territorio italiano è dunque imprescindibile per ottenere la prestazione, che è espressamente riservata ai soli residenti.
A tal proposto, l'INPS si è espressa in diverse occasioni, indicando quale perfezionamento del requisito della residenza la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia e prevedendo la sospensione dell’assegno in caso di permanenza all’estero per un periodo pari o superiore a 30 giorni e la revoca se l’interessato non fosse rientrato in Italia decorso un anno dalla sospensione.
Con successive indicazioni interne l’Inps ha disposto che il mese di allontanamento dal territorio nazionale poteva essere raggiunto sommando più periodi di allontanamento inferiori ad un mese.
Da ultimo con il messaggio n. n. 3239- 2017 da Lei citato, L'INPS ha confermato la linea generale precedentemente adottata, apportando le seguenti modifiche:
- l’assegno sociale è sospeso se trascorrono più di 29 giorni continuativi di allontanamento dall’Italia, tranne nei casi in cui la permanenza all’estero sia dovuta a gravi motivi sanitari documentati;
- la sospensione, con recupero della prestazione, decorre dal 1 giorno del mese di trasferimento;
- trascorso un anno dalla sospensione la prestazione viene revocata.
Sembrerebbe dunque chiaro che il limite dei 29 giorni permetta al titolare di assegno sociale di allontanarsi più volte dall’Italia per periodi pari o inferiori al suddetto limite senza incorrere nella sospensione.
Inoltre sottolineiamo che la Corte di Cassazione, nell'anno 2008, ha chiarito che il concetto di abitualità della dimora non è necessariamente collegato alla continuità e definitività della stessa ma si concretizza a condizione che la persona mantenga nel territorio la sua abitazione, vi torni quando è possibile, e mostri l’intenzione di mantenervi il proprio centro di relazioni familiari e sociali.
Avvocato Marta Calderoni