Il figlio passa più tempo col genitore divorziato. Può modificarsi l’assegno di mantenimento?
Il mantenimento del figlio a carico dei genitori tra loro separati risponde al dettato normativo dell'art. 143 codice civile, in forza del quale " Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto".
Come si ricava dalla norma, il nostro Ordinamento non pone, in astratto e in via generale, un limite di età del figlio per l'efficacia del mantenimento.
L'obbligazione del genitore verso il figlio deve pertanto essere valutata sulla scorta di altri elementi.
Il primo risiede nella verifica della capacità economica del figlio, ovvero nell'autonomia o autosufficienza: se il figlio è in grado di sostentarsi autonomamente (per una occupazione lavorativa, per un patrimonio personale), il mantenimento non è dovuto.
Diversamente, se il figlio non è autosufficiente o non del tutto autosufficiente, l'obbligazione di cui al codice civile permane in capo ad entrambi i genitori.
Oltre all'autosufficienza, sono da valutare altri due parametri: a. le possibilità economiche del genitore pagante; b. il tempo trascorso dal genitore con il figlio.
a. Quanto alle possibilità del genitore, naturalmente l'assegno di mantenimento deve essere proporzionato rispetto a queste, in modo da garantire anche al padre (nel nostro caso) la conservazione di parte del denaro, per garantirsi una vita decorosa.
b. Quanto al tempo trascorso con il genitore, va da sè che se, ad esempio, nell'arco di un mese il figlio trascorra con lo stesso (il padre, nel caso) venti giorni, un contributo parametrato sulla scorta di un mese vissuto presso la madre non sarebbe né fedele alle esigenze del figlio, né equo verso il padre.
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Affermato pertanto come non vi sia un limite di età, quanto piuttosto debba verificarsi l'autosufficienza, ed esaminati i parametri di riferimento, nel caso di specie v'è da sottolineare come per il periodo di 3 mesi nel quale il ragazzo abbia abitato presso di lei, in concreto, contribuire al suo mantenimento, mentre di fatto lo stava già quotidianamente mantenendo, si sostanzi in una duplicazione di pagamento non equilibrata.
Essendovi tuttavia una provvedimento divorzile dell'Autorità, una eventuale deroga all'assegno mensile, per non incorrere in futuri conflitti, deve essere accertata e dichiarata dalla stessa.
Il suggerimento è pertanto, ove vi sia in previsione per le prossime estati un simile schema, ovvero ove dovessero mutare alcune condizioni (reddito del padre, o il figlio che inizi a percepire dei piccoli stipendi), di attivare un ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, richiedendo così al giudice di calibrare l'assegno di mantenimento sul nuovo assetto o almento con riferimento all'assetto estivo.
Avv. Fabrizio Tronca