L'assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente?
Per rispondere compiutamente al Suo quesito, avremmo necessità di ricevere alcuni chiarimenti.
In particolare, non è chiaro a chi Lei intenderebbe locare l'appartamento che ha acquistato (chiedendo così il pagamento del canone di locazione).
Precisiamo comunque che, per costante giurisprudenza, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale individua una posizione di "detenzione qualificata" a favore del coniuge assegnatario, essendo diretto a tutelare l’interesse della prole a permanere nell’abituale ambiente domestico. Tale diritto è opponibile al terzo che abbia acquistato successivamente una posizione giuridica incompatibile con quella del coniuge assegnatario; inoltre, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in quanto avente data certa, è opponibile al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data di assegnazione, sia che il provvedimento giudiziale sia stato o meno trascritto nei Registri immobiliari.
Avvocato Marta Calderoni