Sostituzione dell’amministratore di sostegno. Quali presupposti e procedure?

Sono la sorella di una persona disabile che è sotto Amministrazione di Sostegno, incarico assegnato ad un legale. Io non venni ritenuta idonea. Dallo stesso amministratore sono stata designata come "badante h24" del familiare. La persona assistita sta bene. È una situazione in cui non vado bene come Amministratore ma posso andare bene come badante h24 ed avere la responsabilità sulle mie spalle. C'è la possibilità di diventarne Amministratore o Vice-Amministratore. Come devo fare? Vorrei conoscere i miei diritti come parente (poter vedere l'estratto-conto periodico) e come far valere questi stessi diritti.

Famiglia (24/05/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le figure in esame nella vicenda che sottopone sono l’amministratore di sostegno (di seguito, ads) incaricato e la persona (Lei) che si occupa quotidianamente del beneficiario.

Pur comprendendo la Sua perplessità circa l’assegnazione di un ruolo rilevante e importante, ma l’esclusione dall’incarico di amministratrice di sostegno, osserviamo quanto segue.

Le sarà noto che l’ads è chiamato a occuparsi, principalmente, della gestione di natura economica, finanziaria e patrimoniale del beneficiario, nonché delle scelte relative al percorso di assistenza clinica e sanitaria (in via generale ed astratta: nella fattispecie, sarebbe necessario prendere visione del decreto di incarico dell’ads). Diverso è il ruolo, che pur comporta responsabilità, del soggetto che si occupa nel quotidiano della assistenza in senso stretto.

Precisato quanto sopra, se Ella intende candidarsi quale amministratrice di sostegno del beneficiario, occorre chiedere la sostituzione dell’ads.

L’art. 413 del Codice Civile recita: “Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 [tra gli altri, i parenti entro il IV grado, nds], ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. […]Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori”.

Dalla norma ricaviamo due aspetti: l’istanza avvia una procedura avanti il Giudice Tutelare; tale procedura, deve essere affrontata con fondate ed argomentate motivazioni, tese a sostituire l’ads.

Ad esempio, dovrebbe verificarsi come l’ads sia negligente, ovvero assente, o ancora sia coinvolto in conflitti con parenti e/o affini del beneficiario, che rendano difficoltosa la gestione del mandato.

Non di minore importanza, l’aspirante sostituto deve dimostrare di essere in grado di ricoprire il ruolo.

Non abbiamo cognizione, invece, di un ipotetico ruolo di vice-ads: piuttosto, la giurisprudenza, per taluni casi, ha previsto il ruolo del coamministratore. Sul punto, tuttavia, gli orientamenti sono contrastanti, con un favore verso la fattibilità della nomina di un coamministratore[1]

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Quanto ai Suoi diritti, consideriamo che il Giudice Tutelare è già figura deputata a verificare la congruità della gestione da parte dell’ads, che con cadenza annuale presenta il rendiconto.

In ogni caso, Ella può accedere al fascicolo presso la cancelleria, con debita richiesta di autorizzazione alla visione del fascicolo della procedura, per estrarre i documenti e svolgere le Sue verifiche.

Ove rilevasse incongruità o negligenze dell’ads, ci richiamiamo alle considerazioni sull’istanza di sostituzione di cui sopra.

[1] All'amministratore di sostegno, nominato per tutte le questioni di carattere patrimoniale, può essere affiancato un coamministratore, che espleti tutti i compiti attinenti alla cura e alla tutela e al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana del beneficiario. Tale co-designazione è tanto più opportuna in tutti quei casi in cui l'amministratore di sostegno indicato dal ricorrente è persona che, per carattere e scelte di vita, appare inidoneo ad una oculata gestione degli affari economico-patrimoniali con evidenti negative ricadute per gli interessi del beneficiario. Mentre l'incarico al coamministratore viene conferito a tempo indeterminato, quello all'amministratore viene conferito a termine: un anno dalla data del giuramento. - Tribunale Modena, 24/10/2005

Nell'amministrazione di sostegno non è possibile nominare un coamministratore ma è consentito all'amministratore di sostegno di avvalersi di uno o più ausiliari per il compimento di specifiche attività gestionali. Tribunale Varese, Decreto, 07/12/2011

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