All’amministratore di sostegno spetta un compenso?
Nel caso in cui la figlia di un disabile sia nominata amministratrice di sostegno e individuata come care giver, ha la possibilità di prelevare dal conto del padre il compenso riservatole come caregiver o è necessaria un'autorizzazione da parte del giudice?
L'incarico di amministratore di sostegno si intende a titolo gratuito.
Il Giudice Tutelare, mediante il decreto di nomina, può fissare preventivamente una indennità per l'amministratore: in tal caso è proporzionata sia al valore degli interessi gestiti nell'interesse del beneficiario sia all'intensità nonchè all'impegno che pretenda l'incarico.
Ai sensi dell'art. 379 c.c. infatti "L’ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate".
Occorre pertanto ricavare dal provvedimento di nomina se all'ads spetti un "compenso" e il rimborso spese e - in particolare - in che termini e secondo quali modalità possa essere corrisposto.
Ove non fosse espressamente contemplata preventivamente (al conferimento dell'incarico) l'indennità, l'amministratore può fare richiesta - mediante istanza al Giudice Tutelare - di riceverla, di norma alla chiusura del primo anno di gestione dell'incarico.
Avvocato Fabrizio Tronca