Alimenti e mantenimento: determinazione

Buongiorno, La contatto in quanto vorrei avere un chiarimento per quanto riguarda l’assegno di mantenimento.. Se il coniuge debole è possessore della casa (quindi non paga ne affitto ne mutuo), ma non lavora da qualche mese perché ha perso il lavoro, è giusto che le spetta 1/3 di stipendio? Ed è vero che deve riceverlo fino al divorzio dopo di che potrà non averlo? Grazie Cordiali saluti
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (20/10/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
L’assegno di mantenimento e la sua determinazione non risponde a criteri aprioristici ed assoluti. Il concetto, o calcolo, in forza del quale al coniuge più debole spetti in via generale una frazione o quota determinata della retribuzione del coniuge lavoratore, è errato. Giova intanto precisare che recentemente la nostra giurisprudenza sta addirittura eliminando l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, che abbia una capacità lavorativa e, addirittura, come nella fattispecie, una casa di proprietà. Nel caso, sarebbe più pertinente parlare di assegno a titolo di alimenti (che garantisce un contributo minimo teso a garantire solo il vitto e l’alloggio). È invece corretto il principio, sempre ragionando in termini di alimenti e non di mantenimento (quest’ultimo risponde all’esigenze di garantire il mantenimento di tenore di vita avuto in corso di matrimonio, che ora va via via scomparendo) in forza del quale il coniuge non abbiente possa domandare un contributo economico per il sostentamento in senso stretto: nel nostro caso, per nutrirsi e per le spese dell’abitazione. *** Per un esame approfondito è però necessario comprendere sia la situazione patrimoniale del coniuge meno abbiente, sia anche la retribuzione ed il patrimonio del coniuge che percepisca una retribuzione. In ogni caso, la possibilità di ricevere un contributo economico, dipende anche dalla scelta della procedura che si assuma per la separazione: in ipotesi di separazione consensuale, la partecipazione economica è rimandata alla volontà dei coniugi e quindi, qualora ci sia l’accordo con il coniuge più ricco, si potrà trovare un accordo su un versamento mensile a Suo favore. In ipotesi di separazione giudiziale, sarà invece il Tribunale a decidere se e quanto spetti al coniuge meno abbiente. Quanto al quesito relativo alla durata dell’eventuale assegno di mantenimento (o alimenti) riconosciuto in sede di separazione, precisiamo che anche in tal caso non corrisponde al vero che in sede di divorzio, a priori e in assoluto, si possa escludere un assegno per il coniuge meno abbiente: esiste infatti anche il c.d. assegno di mantenimento (o alimenti) divorzile.
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