Affitto di fondo ad uso commerciale
Vorremmo affittare un fondo a uso commerciale ad un artigiano. Lui non è sicuro che la sua attività vada bene e ci ha chiesto di stipulare un contratto di un anno. È possibile farlo? La ringrazio per l'aiuto.
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto opportuno segnalare che il nostro ordinamento giuridico disciplina l’affitto del fondo c.d. rustico e non quello del fondo commerciale (da Lei citato).
La normativa è quasi interamente contenuta nella Legge n. 203 del 1982, la quale agli articoli da 1 a 7 tratta in particolare della durata del contratto, prevedendo che il contratto di affitto di un fondo rustico, stipulato tra il proprietario del fondo ed un soggetto coltivatore diretto, ha una durata minima pari a non meno di 15 anni.
Vi è però un’eccezione che riguarda i terreni poco produttivi, per i quali è prevista una durata minima contrattuale di 6 anni, la stessa prevista anche per i contratti di affitto stipulati con un conduttore che non è un coltivatore diretto.
Precisiamo che entrambe le parti del contratto possono esercitare la facoltà di disdetta entro la fine del quattordicesimo (o del quinto) anno di vigenza del contratto; inoltre la legge riconosce all’affittuario coltivatore diretto un ulteriore diritto, quello di recedere dal contratto in ogni momento e senza necessità di addurre alcuna particolare motivazione, semplicemente dandone comunicazione al locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno un anno dalla scadenza dell’annata agraria.
Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie non è possibile che Lei stipuli con l’artigiano un contratto di affitto della durata di un anno, poiché la durata minima è pari a sei anni.