Cos'è la somministrazione di lavoro?
La somministrazione di lavoro è la tipologia di rapporto di lavoro introdotta dalla Legge Biagi che ha sostituito il c.d. lavoro interinale. La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella somministrazione abbiamo quindi due contratti diversi:
- un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale, chiamato “contratto di somministrazione;
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato.
Per tutto il periodo previsto dal contratto di somministrazione, quindi, il lavoratore svolgerà la propria attività in favore (e sotto la direzione e controllo) della società utilizzatrice.
Quando si può ricorrere alla somministrazione di lavoro?
L’utilizzo di questo particolare rapporto di lavoro non è completamente libero.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa quando vi sono dei motivi di carattere tecnico, produttivo o organizzativo.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, invece, è consentita ma con riferimento a particolari servizi come ad esempio i servizi di pulizia, portineria, trasporto, di gestione di biblioteche, musei, archivi, di consulenza e assistenza nel settore informatico.
Il contratto di somministrazione che lega la società somministratrice e la società utilizzatrice deve essere necessariamente concluso in forma scritta.
Il lavoratore viene considerato come un dipendente dell’utilizzatore a tutti gli effetti ma verrà pagato dalla società somministratrice che deve, quindi, farsi carico degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali. Nel caso in cui questa non provveda al pagamento dei contributi il lavoratore può richiederlo direttamente alla società utilizzatrice.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto ad un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello a parità di mansioni.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)