Il lavoro a progetto (Co.Co.Pro) è una delle forme principali di lavoro autonomo.
Il lavoro a progetto ha caratteristiche precise:
- è finalizzato all’esecuzione di un progetto specifico;
- deve avere una durata massima determinata e in ogni caso determinabile;
- deve consentire al lavoratore autonomia nell’esecuzione del progetto o del programma, pur necessitando una fase di coordinamento con il datore di lavoro cd. committente;
- non può comportare mai un vero e proprio vincolo di subordinazionetra il collaboratore e il committente.
Il Progetto
Importante, nella collaborazione a progetto, sono le caratteristiche e le specificità del “progetto” affidato al collaboratore. Progetto che deve essere collegato ad un determinato risultato finale, non può essere generico e non può comportare lo svolgimento di compiti semplicemente esecutivi e ripetitivi.
Se l’attività del collaboratore non fa riferimento ad un progetto e se tale progetto non è specifico, il rapporto con il committente si considera come un rapporto di lavoro subordinato (a tutti gli effetti, sia retribuitivi che previdenziali) a tempo indeterminato, sin dalla data di avvio della collaborazione per il cui riconoscimento il collaboratore dovrà rivolgersi al Giudice.
Il contratto tra datore di lavoro e collaboratore a progetto deve necessariamente avere la forma scritta e un determinato contenuto.
Il compenso del lavoratore a progetto viene stabilito nel contratto. Normalmente nell’atto viene indicata la retribuzione complessiva per l’esecuzione del progetto anche se in alcune occasioni si stabilisce che la somma potrà essere pagata con acconti mensili.
Novità introdotte dal Jobs Act
Il Jobs Act prevede che "dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo". In altre parole, il Jobs Act ha abolito il contratto a progetto. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto sul riordino delle tipologie contrattuali non sarà più possibile attivare nuovi contratti di collaborazione a progetto. Per quanto riguarda quelli già in essere, invece, potranno andare avanti fino alla loro naturale scadenza, ma ovviamente non potranno essere rinnovati.
Il Governo però prevede alcune deroghe. L’abolizione dei co.co.pro. non riguarderà, infatti, i contratti riguardanti alcune categorie di lavoratori. In particolare sono previste tre eccezioni. Rimangono esclusi dall’abolizione i contratti a progetto relativi a:
- specifici accordi con i sindacati;
- professionisti iscritti agli ordini;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)