Jobs Act. La procedura di conciliazione
La conciliazione
La nuova normativa, coerentemente all’ispirazione tesa a “semplificare”, o addirittura a evitare, le controversie derivanti da licenziamento illegittimo, ha previsto una procedura conciliativa, per quadri, impiegati ed operai assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. I lavoratori interessati dovranno inoltre essere impegnati presso datori di lavoro che impieghino più di 15 dipendenti e possano quindi qualificarsi come medie/grandi imprese.
Il datore per evitare il giudizio potrà offrire al lavoratore una somma di denaro, esente da tasse e contributi, pari a una mensilità per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto mensilità.
La conciliazione è percorribile laddove ricorra una delle seguenti situazioni:
- licenziamento,
- sia pendente il termine per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 gg dalla ricezione del licenziamento),
- sia coinvolta una delle autorità indicate dall’art. 2113 cod. civ. (ex: autorità giudiziaria, commissioni di conciliazione presso sindacati o DTL etcc) o delle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 D.lgs. n. 276/2003.
Il buon esito della conciliazione ha l’effetto di estinguere il rapporto di lavoro e della rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)