Il Jobs Act nelle piccole imprese
I datori di lavoro di minori dimensioni (imprese inferiori a 15 dipendenti)
Per i lavoratori nuovi assunti nelle imprese di dimensioni minori (casi di inapplicabilità dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori), il decreto sul contratto a tutele crescenti prevede:
- che qualora il licenziamento risulti illegittimo, per mancanza degli estremi del giustificato motivo oggettivo, del giustificato motivo soggettivo, della giusta causa, il lavoratore abbia diritto esclusivamente ad un risarcimento pari ad una mensilità per ciascun anno di servizio prestato presso l’impreso, con un minimo di due mensilità ed un massimo di sei mensilità.
- Che qualora il licenziamento risulti illegittimo poiché discriminatorio, oppure integrante gli altri casi di nullità (perché ad esempio intimato in concomitanza di matrimonio o in violazione delle norme poste in materia di maternità, ecc.), inefficace perché intimato oralmente (e non per iscritto), oppure privo di giustificazione perché fondato sulla disabilità fisica o psichica del lavoratore, la risposa sanzionatoria sia la seguente:
- la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, salvo che il lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, scelga di ricevere l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto (non soggetta a contribuzione previdenziale), cui aggiungersi
- il risarcimento del danno, nella misura della retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso a quello dell’effettiva reintegrazione, cui aggiungersi
- la corresponsione dei contributi assistenziali e previdenziali.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)