Il contratto di agenzia: cosa è e come funziona. Breve guida

Il contratto di agenzia è un contratto di lavoro, con cui una parte (l'agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un’altra (il preponente), verso retribuzione (provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata.

Questa è la definizione del contratto di agenzia contenuta nell'articolo 1742 cod. civ., da cui si possono evincere i suoi elementi caratterizzanti, come meglio illustrato nel seguito del presente articolo.

 

Indice:

  1. Elementi essenziali del contratto di agenzia
  2. Diritto alle provvigioni: quando matura
  3. In che forma può essere esercitato il contratto di agenzia
  4. Quali sono gli obblighi dell'agente
  5. Quali sono gli obblighi del preponente
  6. Diritto all’esclusiva
  7. Cessazione del rapporto nel contratto di agenzia
  8. Indennità di cessazione del rapporto di agenzia

 

 

1. Elementi essenziali del contratto di agenzia

 

Il contratto di agenzia soddisfa l'interesse di una parte ad ottenere una remunerazione e dell’altra parte (solitamente imprenditore) di poter concludere contratti, generalmente di tipo commerciale, non personalmente ma per il tramite di terzi su un determinato territorio.

 

Gli elementi caratterizzanti il contratto di agenzia sono:

– obbligo giuridico in capo all'agente di promuovere gli affari per conto del preponente;

– stabilità del rapporto;

– zona di competenza;

– remunerazione dell'attività dell'agente (provvigione).

 

Il secondo comma dell'articolo 1742 cod. civ. specifica che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto.

 

 

2. Diritto alle provvigioni: quando matura

 

Fra i diritti riconosciuti all'agente sicuramente il più importante è il diritto alle provvigioni, che costituiscono la remunerazione dell'attività di agenzia,

Nella prassi la provvigione consiste in una percentuale sul valore dell'affare concluso.

La norma di riferimento è l'articolo 1748 cod. civ.

Tale norma consente di distinguere diversi tipi di provvigione:

 

  1. la provvigione ordinaria, che spetta per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia, quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento dell'agente;
  2. la provvigione indiretta, che spetta in caso di esclusiva a favore dell'agente sugli affari conclusi direttamente dal preponente;
  3. la provvigione postuma, che spetta all'agente sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta.

 

Per quanto riguarda il momento in cui matura la provvigione la legge prevede due distinti momenti:

 

  • il primo, derogabile dalle parti, coincidente con il momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in favore del cliente;
  • il secondo, inderogabile, che fissa il termine ultimo per la maturazione della provvigione, al momento dell'esecuzione della prestazione da parte del cliente in favore del preponente, ossia, per maggior chiarezza, del pagamento del prezzo da parte del cliente.

 

Qualora l'agente agisca in giudizio per il pagamento delle provvigioni, lo stesso è onerato della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa (ovvero gli affari da lui promossi), potendo, a tali fini, ricorrere alla richiesta di esibizione delle scritture contabili del preponente, stante la funzione di strumento istruttorio residuale a questo assegnato dall'ordinamento, solo se la prova del fatto non è acquisibile altrimenti e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative.

 

 

3. In che forma può essere esercitato il contratto di agenzia

 

L'attività di agenzia può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma collettiva.

Nel primo caso è la persona fisica - in qualità di imprenditore - che esercita l’attività di agente, mentre nel secondo caso l’attività è esercitata da una società (società di persone o società di capitali).

La distinzione non è banale, in quanto il processo segue le forme del rito del lavoro soltanto quando l'agente è persona fisica.

 

 

4. Quali sono gli obblighi dell'agente

 

Gli obblighi dell'agente sono individuati dall'articolo 1746 cod. civ., ossia:

– l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto, tutelando gli interessi del preponente ed agendo con lealtà e buona fede;

– l'obbligo di seguire le istruzioni ricevute dal preponente;

– l'obbligo di fornire al preponente le informazioni riguardanti il mercato e la convenienza del singolo affare.

La violazione degli obblighi posti a carico dell'agente comporta la possibilità del recesso per giusta causa da parte del preponente.

La legge vieta il patto che pone a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.

 

 

5. Quali sono gli obblighi del preponente

 

L'articolo 1749 cod. civ. elenca gli obblighi del preponente, che possiamo sintetizzare come segue:

– agire con lealtà e buona fede;

– mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati;

– fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto; in particolare informare l'agente non appena si prevede che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore rispetto a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi;

– dovere di informare dell'accettazione o del rifiuto della mancata esecuzione di un affare procurato dall'agente;

– dovere di inoltrare all'agente un estratto conto delle provvigioni maturate, non oltre l'ultimo mese successivo al trimestre in cui le provvigioni sono maturate;

– dovere di pagare all'agente la retribuzione (provvigioni) non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui le provvigioni sono maturate;

– ove richiesto, dovere di fornire all'agente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ed in particolare fornire un estratto dei libri contabili.

 

 

6. Diritto di esclusiva

 

Le parti possono stabilire reciproci diritti di esclusiva. Il diritto di esclusiva, previsto dall'articolo 1743 cod. civ., è elemento naturale ma non è essenziale del contratto di agenzia.

 

L'esclusiva può riguardare una determinata zona assegnata all'agente ovvero una determinata lista di clienti.

L'esclusiva è bilaterale, quando entrambe le parti hanno un'obbligazione: l'agente quella di non prendere altri incarichi nella stessa zona, il preponente quella di non concludere affari autonomamente (o tramite propri collaboratori) nella zona riconosciuta all'agente. La clausola è invece detta zoppa, quando grava su uno soltanto dei contraenti l’obbligo di agire in esclusiva.

 

In caso di violazione del diritto di esclusiva, la provvigione all'agente è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi, che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che non sia diversamente pattuito.

 

 

7. La cessazione del rapporto nel contratto di agenzia

 

La risoluzione del contratto di agenzia avviene solitamente per due ipotesi:

 

– il recesso ordinario con preavviso (articolo 1750 cod. civ.): se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

– il recesso straordinario per giusta causa (articolo 1751, comma secondo): l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, co. I, cod. civ., è applicabile anche al contratto di agenzia. Pertanto, il preponente può recedere per giusta causa quando la condotta dell’agente è stata tale da non consentire il proseguimento – nemmeno provvisorio - dell’incarico. Nel valutare la gravità della condotta, va considerato che in nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, svolta dall’agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, a dispetto di quest’ultimo, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente provare un fatto di minore consistenza.

 

L’agente, invece, può recedere per giusta causa, quando il preponente viola i propri obblighi, stabiliti all’art. 1749 c.c., e sopra descritti al paragrafo 6. Ad esempio, può recedere quando il preponente non corrisponde le provvigioni maturate, nega il buon fine degli affari, che hanno invece regolare esecuzione, per non dover riconoscere le provvigioni.

 

 

8. L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia (art. 1751, cod. civ.)

 

I presupposti per la corresponsione dell'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia sono contenuti nell'art. 1751 cod. civ., al cui interno è stabilito che il preponente è tenuto a corrispondere all'agente l'indennità, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:?

  • l'agente abbia procurato nuovi clienti, o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e il preponente riceva ancora vantaggi dagli affari con tali clienti;?
  • l'indennità sia stabilita in misura equa, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde a seguito dell'interruzione del rapporto.

L'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia non è, tuttavia, dovuta nei seguenti casi:

  • nel caso in cui la risoluzione del rapporto di agenzia, ad opera del preponente, sia avvenuta per fatto imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione, seppur provvisoria, del rapporto;
  • Nel caso in cui l'agente decida liberamente di recedere dal contratto di agenzia.

 

Per la quantificazione dell'indennità, in base al 3° comma dell'art. 1751 cod. civ., l'importo totale dell'indennità non potrà superare quello di un'indennità annua calcolata in base alla media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, nel periodo di vigenza dello stesso.

 

 

Autore: Avvocato Paolo Pedretti

Aggiornamento: 2 marzo 2020

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