Cos'è la collaborazione occasionale?

Il contratto di lavoro occasionale, introdotto dalla “Legge Biagi”, non è un contratto di lavoro subordinato, ma un’attività autonoma prestata occasionalmente al servizio di uno o più datori di lavoro.

Si differenziano

  • dal lavoro subordinato perché il lavoratore si trova in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro e quindi non può essere sottoposto al potere direttivo ne subire sanzioni disciplinari da quest’ultimo;
  • dalle collaborazioni a progetto perché (pur avendo in comune con queste la caratteristica dell'autonomia del lavoratore rispetto al committente) non hanno il carattere della continuità.

Le prestazioni occasionali non possono superare, nello stesso anno, la durata di 30 giorni e i 5.000 euro di compensi percepiti per la totalità dei committenti. Se si tratta di attività che rientrano nella categoria dei servizi di cura e assistenza alla persona non possono occupare il collaboratore per più di 240 ore.

Se vengono superati questi limiti di durata e di retribuzione, il contratto di lavoro occasionale decade e si applicano le norme previste per il contratto a progetto.

Il contratto di lavoro occasionale può essere utilizzato per qualsiasi tipo di lavoro e non ci sono limitazioni per quanto riguarda l’oggetto della prestazione lavorativa.

Non è necessaria l’apertura di una partita IVA e nemmeno l’iscrizione ad un albo professionale: è sufficiente che il collaboratore presenti al datore di lavoro una ricevuta per prestazione occasionale. Il datore di lavoro verserà, per conto del collaboratore occasionale, una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%.

I collaboratori occasionali sono esentati dall’obbligo di versare i contributi.

Ci sono però alcuni soggetti esclusi, che non possono cioè prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti come il CONI.

La legge non richiede che il rapporto di collaborazione occasionale venga formalizzato in un atto scritto. In altre parole il committente e il collaboratore possono accordarsi anche a voce sulle condizioni che regoleranno il loro rapporto.

 

(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)

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