I vari tipi di responsabilità civile
La responsabilità civile è disciplinata nel nostro ordinamento dalle norme di diritto privato contenute, prevalentemente, nel Codice Civile e trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di tutela che il nostro ordinamento riconosce nel caso in cui una delle parti di un rapporto contrattuale non adempia ai propri obblighi, oppure nel caso in cui, pur in assenza di un rapporto contrattuale, un soggetto risulti danneggiato da un comportamento o da un’omissione altrui.
La responsabilità civile può essere di natura contrattuale e derivare dal mancato assolvimento di un obbligo assunto con un contratto, oppure extracontrattuale e derivare da un comportamento (o un’omissione) che danneggi qualcun altro, in assenza di un contratto preesistente.
La responsabilità civile extracontrattuale, poi, può essere oggettiva e, quindi, sussistere a prescindere dall’intenzionalità nel comportamento del danneggiante o, ancora, può essere indiretta e, quindi, dipendere dal comportamento di qualcun altro.
In questa guida esamineremo insieme, più nel dettaglio le diverse forme di responsabilità civile, la fonte dalla quale esse derivano e il risarcimento del danno.
Indice:
- La responsabilità contrattuale
- La responsabilità extracontrattuale
- La responsabilità oggettiva
- La responsabilità indiretta
1. Responsabilità contrattuale
La responsabilità civile contrattuale è disciplinata dall’art.1218 c.c., per il quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In altri termini, la responsabilità civile contrattuale sorge quando due parti sono legate da un contratto, in forza del quale ciascuna delle due è tenuta all’adempimento di un’obbligazione, ovvero a tenere un determinato comportamento, o a compiere un determinato atto.
Se una delle parti viola l’obbligo assunto con il contratto, l’altra parte avrà diritto di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.
Ad esempio, due parti possono stipulare un contratto di compravendita immobiliare con il quale l’acquirente si obbliga a pagare il prezzo concordato entro una certa data, il venditore si obbliga a consegnare l’immobile alla data stabilita, libero da cose e persone.
Se l’acquirente non adempie alla propria obbligazione (pagamento del prezzo entro il termine convenuto), il venditore potrà agire per ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’acquirente e chiedere, altresì, il risarcimento del danno subito.
È bene, tuttavia, precisare che, per aversi responsabilità civile contrattuale e, quindi, il risarcimento del danno, non è sufficiente un qualsiasi inadempimento.
Viceversa, è necessario che l’inadempimento sia grave e imputabile.
L’inadempimento è grave quando il mancato assolvimento dell’obbligo assunto con il contratto è tale da rendere il contratto, di fatto, non più rispondente all’interesse dell’altra parte.
Così, se nella compravendita immobiliare l’acquirente non paga l’intero prezzo convento per l’acquisto dell’immobile, questo è certamente inadempimento grave, che fa venire meno l’interesse del venditore alla vendita dell’immobile.
Anche un ritardo eccessivo nel pagamento dell’intero prezzo può essere fonte di responsabilità contrattuale e, quindi, di risarcimento del danno.
Ben può accadere, infatti, che il venditore abbia interesse a conseguire il prezzo dell’immobile entro un preciso termine perché, magari, con il denaro ricavato dalla vendita deve acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione del proprio figlio, prossimo alle nozze.
L’inadempimento dell’obbligo nascente dal contratto, poi, deve essere imputabile alla parte che non vi ha assolto.
Se ad esempio, l’acquirente non paga il prezzo convenuto per l’acquisto dell’immobile perché il venditore non si rende disponibile a vendere l’immobile libero da cose e persone (si pensi ad una casa messa in vendita quando ancora è locata e abitata dal conduttore), l’inadempimento dell’acquirente non sarà a lui imputabile e, pertanto, il venditore non avrà diritto al risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale.
Come abbiamo visto, se tra due parti sussiste un contratto e una delle due non adempie all’obbligo assunto con il contratto, se l’inadempimento è grave e imputabile, la parte che lo ha subito avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno comprende sia le spese sostenute in funzione del contratto (il c.d. danno emergente), sia il mancato guadagno (il c.d. lucro cessante), ad esempio il non aver potuto vendere l’immobile a qualcun altro.
In ogni caso, il danno subito deve essere dimostrato.
Non basterà, dunque, affermare di aver perso l’occasione di vendere l’immobile a qualcun altro, ma il venditore dovrà dimostrare che, in effetti, c’era un potenziale altro acquirente interessato all’acquisto di quell’immobile.Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale ricorre in caso di violazione del dovere generico di non procurare ingiustamente un danno ad altri. Dunque l’illecito extracontrattuale non richiede che sia stato violato un contratto o che sia rimasta inadempiuta un’ obbligazione.
Per maggior chiarezza, a titolo esemplificativo, si consideri che tra le principali figure di illecito extracontrattuale ricorrono i così detti illeciti contro la persona. Si tratta delle condotte che ledono la vita, l’integrità fisica, il diritto alla salute: si pensi all’ipotesi di un ferimento verificatosi in occasione di un incidente stradale. Il danneggiante – cioè colui che compie l’illecito extracontrattuale – in questi casi, come anticipato, non è legato al danneggiato da alcun rapporto: non è infatti richiesta la violazione di un precedente rapporto contrattuale o di un’obbligazione perché il danneggiante sia tenuto a risarcire il danno.
Sia la responsabilità contrattuale sia la responsabilità extracontrattuale richiedono che il danno sia conseguenza dell’inadempimento, nel caso di responsabilità contrattuale, o dell’atto illecito, nel caso di responsabilità extracontrattuale.
2. La responsabilità civile extracontrattuale
La responsabilità civile extracontrattuale (o responsabilità aquiliana) è disciplinata dall’art.2043 c.c., per il quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Ciò che caratterizza la responsabilità extracontrattuale è, dunque, l’inesistenza di un preesistente contratto tra due parti.
In altri termini, mentre nella responsabilità contrattuale due parti sono legate da un contratto e dagli obblighi reciproci che da esso derivano, nella responsabilità aquiliana non esiste tra i due soggetti un preesistente contratto (in effetti, possono essere anche due perfetti sconosciuti), ma la responsabilità nasce dall’illecito civile.
In altri termini, se la responsabilità contrattuale deriva dalla violazione degli obblighi imposti dal contratto, la responsabilità aquiliana deriva dalla violazione degli obblighi imposti dall’ordinamento, anche se tra il danneggiato e il danneggiante non esiste alcun contratto.
La responsabilità aquiliana risponde, infatti, all’esigenza di tutelare chi ha subito un danno causato dal comportamento (o dall’omissione) di un altro soggetto, a prescindere dall’esistenza di un contratto.
Così, ad esempio, è responsabilità aquiliana quella che deriva da un incidente stradale.
Tra i soggetti coinvolti in un incidente stradale non sussiste alcun contratto, ma le loro “sfere giuridiche” sono entrate in contatto a causa dell’incidente (appunto, l’illecito civile).
Pertanto, colui che ha causato il sinistro stradale è tenuto a risarcire colui che dall’incidente ha subito un danno.
In tali casi, tuttavia, a differenza della responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno sarà subordinato alla dimostrazione:
- del fatto illecito;
- del dolo o la colpa di chi ha causato il danno;
- del nesso di causalità tra l’evento dannoso e il danno subito.
Si pensi al pedone che attraversa la strada e viene investito da un’auto.
In tal caso, il pedone dovrà dimostrare:
- che l’auto lo ha investito (fatto illecito);
- che il conducente dell’auto non si è fermato al semaforo rosso (comportamento colposo, perché il conducente avrebbe dovuto prestare la dovuta diligenza, arrestando la marcia al semaforo);
- che i danni riportati derivano, effettivamente e direttamente, dal sinistro stradale.
Altro esempio di responsabilità extracontrattuale è dato dall’eventuale allagamento di un appartamento, che causa danni all’abitazione sottostante.
In tal caso il proprietario dell’appartamento dal quale è derivato l’allagamento dovrà risarcire il danno al proprietario dell’appartamento sottostante.
Il rischio del verificarsi di questi eventi, in ogni caso, può essere assicurato, mediante un’assicurazione per la responsabilità civile, che copra l’evento dannoso (incidente stradale, allagamento del proprio appartamento).
3. La responsabilità oggettiva
La responsabilità oggettiva è una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che prescinde dall’esistenza del dolo o della colpa in capo al soggetto danneggiante.
In altri termini, il danneggiante sarà responsabile del danno causato (e, quindi, sarà tenuto a risarcirlo) anche se non ha agito con intenzionalità, o con negligenza.
Pertanto, anche se il suo comportamento non è rimproverabile, sarà tenuto a risarcire del danno causato dal suo comportamento.
Le ipotesi di responsabilità oggettiva sono categoricamente previste dal codice civile o da leggi speciali e, alcuni esempi sono:
- la responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolose (ad esempio, le attività di distribuzione del gas o dell’energia elettrica);
- la responsabilità oggettiva per circolazione di veicoli;
- la responsabilità oggettiva per il danno cagionato da cose in custodia (ad esempio, un vaso che cade dal balcone, colpendo un passante);
- la responsabilità oggettiva per il danno cagionato da animali (ad esempio, se il fedele amico di casa aggredisce un passante);
- la responsabilità oggettiva per la rovina di edificio (ad esempio, per non aver fatto la manutenzione del solaio di un edificio).
4. La responsabilità civile indiretta
La responsabilità civile si definisce indiretta quando si è tenuti al risarcire il danno causato, non da un proprio comportamento, bensì dal comportamento dannoso tenuto da un altro soggetto.
Naturalmente, perché possa sussistere questo particolare tipo di responsabilità è necessario che tra il soggetto chiamato a rispondere del comportamento dannoso e colui che il comportamento dannoso ha posto in essere sussista un particolare rapporto, ovvero, il primo è responsabile del comportamento tenuto dal secondo per la particolare posizione che riveste.
Questo schema è previsto per accrescere la possibilità per il danneggiato di conseguire il risarcimento, o, in alcuni casi, perché il soggetto danneggiante non può essere ritenuto responsabile del comportamento dannoso.
Le principali ipotesi di responsabilità indiretta sono:
- la responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito dei suoi dipendenti, se l’evento dannoso è provocato nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni arrecati dal veicolo stesso (ad esempio: del danno causato dal veicolo, se il conducente è diverso dal proprietario, risponde anche quest’ultimo);
- la responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minorenni.
In queste ipotesi la responsabilità è esclusa, se il soggetto dimostra di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una dimostrazione particolarmente rigorosa, che in talune circostanza richiede la prova che il danno sia stato cagionato da un evento imprevedibile ed inevitabile.