VACCINO ANTINFLUENZALE. CI VUOLE IL CONSENSO INFORMATO?
Buongiorno. Mia madre, già affetta da demenza vascolare, veniva stata ricoverata l'anno scorso in una Rsa privata reparto protetto e “non” era ancora stata dichiarata incapace di intendere e di volere. Pochi mesi dopo il ricovero le veniva inoculato all’insaputa di noi familiari, il vaccino antinfluenzale, nonostante era stato presentato alla direzione sanitaria della Rsa formale “Dissenso” alla vaccinazione da me stesso firmato, anche su consiglio del medico di medicina generale di mia mamma. Coincidenza vuole che le condizioni di salute di mia mamma successivamente si aggravarono e due mesi dopo avvenne il decesso. Dopo formale richiesta ci fu trasmessa la cartella clinica della mamm e da lì la scoperta della vaccinazione nonostante dissenso. È legalmente ammissibile un simile comportamento? Sulla cartella clinica compare “assenso ottenuto al momento della vaccinazione” ma nessun documento lo attesta. In attesa ringrazio.
Rispondendo sinteticamente al Suo quesito, il consenso informato del paziente è necessario prima di procedere con il trattamento terapeutico, inclusa la vaccinazione (ad eccezione di quella obbligatoria). Il consenso deve essere libero, informato e dato per iscritto, dal paziente o dal suo tutore/rappresentante legale, in caso di minori o incapaci. Quindi, se la RSA, prima di somministrare il vaccino, non ha acquisito il consenso informato per iscritto ha agito in modo non legittimo.
E' principio giurisprudenziale ormai da tempo consolidato che nessun trattamento terapeutico (al di fuori di alcuni casi specifici, inclusi alcuni vaccini, comunque individuati dalla legge) possa essere somministrato senza il consenso del paziente. Tale principio è stato anche ribadito con la legge 219/2017.
Il consenso deve essere dato dal paziente che sia maggiorenne ed abbia la capacità di intendere e di volere. Deve essere liberamente dato, senza condizioni. Deve essere un consenso informato, ossia il paziente deve essere informato sui rischi del trattamento terapeutico e sulle conseguenze del rifiuto del trattamento. L'informazione al paziente, che deve dare il proprio consenso, deve essere data in modo chiaro, semplice e completo.
Il consenso è generalmente acquisito mediante la firma del paziente, sull'apposito modulo predisposto secondo le direttive del Ministero della Salute. La legge 219/2017 ha introdotto modalità alternative di acquisizione del consenso per i pazienti inabili alla firma, che, comunque, garantiscano la certezza del consenso.
Se il paziente non manifesta il proprio consenso, non può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario che non sia obbligatoriamente previsto per legge.
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Rispondendo dettagliatamente al Suo quesito, se al momento della somministrazione del vaccino Sua madre non era stata dichiarata incapace di intendere e volere, correttamente il consenso deve essere acquisito dalla paziente e non dai familiari.
Se, invece, in quel momento Sua madre era stata dichiarata incapace di intendere e volere, allora, il consenso informato alla vaccinazione doveva essere acquisito dal familiare che ne avesse la rappresentanza.
In ogni caso, deve risultare in modo chiaro e certo che il paziente (o il familiare) abbia prestato il consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato sui rischi e sui benefici del trattamento, nonchè sui rischi del rifiuto del trattamento.
L'esistenza di un dissenso manifestato dal familiare (anche se la paziente non era incapace) avrebbe dovuto indurre il personale sanitario ad una più attenta considerazione della situazione clinica della paziente.
In caso di mancanza effettiva di consenso informato e considerato il successivo decesso di Sua madre, restiamo a disposizione, per assisterLa nella posizione, anche con l'ausilio di un medico legale.