Aggredita da un animale domestico. Cosa fare per ottenere il giusto risarcimento?

Ho subito un sinistro: un cane mi ha azzannato il braccio e ho riportato 4 cicatrici. L’animale è assicurato e la compagnia mi ha riconosciuto un risarcimento di 750€. È una somma alquanto modesta per i danni fisici e morali che ho riportato. Mi chiedevo se procedendo legalmente riuscivo ad aumentare la somma di risarcimento. Grazie in anticipo.

Risarcimento danni e responsabilità civile (18/07/2020)
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Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La responsabilità per i danni causati dagli animali domestici deriva dall’art. 2052 c.c., che recita “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.  

La dottrina e la giurisprudenza più recenti classificano questa forma di responsabilità come responsabilità oggettiva. Ciò implica che il proprietario dell’animale (o chi se ne serve, traendone un’utilità) è tenuto a risarcire il danno cagionato dall’animale, sulla base del solo nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno cagionato.

Non è quindi una responsabilità riconducibile al comportamento e/o alla volontà del proprietario (o dell’utilizzatore) dell’animale, non richiede di indagare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Il proprietario dell’animale può andare esente da responsabilità sol che provi il caso fortuito, per tale potendosi intendere anche il comportamento del danneggiato, quando risulti repentino e imprevedibile. Al contrario, un comportamento imprevedibile dell’animale non può rientrare nel caso fortuito. Così, ad esempio, il comportamento di un animale tendenzialmente mansueto che, improvvisamente, si mostri aggressivo e pericoloso nei confronti di un passante non può certo essere un’ipotesi di caso fortuito, posto che l’animale è, per definizione, privo di raziocinio (Cass. civ., 7093/2015).

Pertanto, il danneggiato può ottenere il giusto risarcimento del danno provando, oltre il danno subito, anche il nesso di causalità, ossia il legame causale tra la condotta dell’animale e il danno subito. Il proprietario (o l’utilizzatore) risponderà dei danni cagionati dal cane, tranne che provi il caso fortuito.

Naturalmente, ove il proprietario dell’animale non risarcisca il danno, il danneggiato potrà agire con un’azione di risarcimento, ex art. 2053 c.c. Proprio a fronte di questa forma di responsabilità oggettiva, molti proprietari di animali domestici hanno scelto di dotarsi di una copertura assicurativa.

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Venendo al Suo specifico caso, Lei ha diritto ad ottenere un congruo risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Tuttavia, deve porsi attenzione al risarcimento già ricevuto dalla compagnia assicurativa.

Se quando Le è stato proposto il risarcimento nella misura di 750€ Lei ha accettato l’offerta e firmato una quietanza liberatoria, allora è possibile che, in tal modo, Lei abbia rinunciato ad altre pretese nei confronti della compagnia assicurativa. In tal caso, un’azione legale per il risarcimento del danno potrebbe rivelarsi infruttuosa.

Se, invece, a fronte dell’offerta risarcitoria fattaLe dalla compagnia assicurativa, Lei ha opposto un rifiuto, allora, anche se ha ricevuto il pagamento, mantiene la facoltà di richiedere un ulteriore risarcimento per il maggior danno subito, eventualmente agendo giudizialmente.

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