Matrimonio annullato causa Coronavirus. Posso chiedere rimborso ai fornitori di quanto già versato?
Per rispondere alla Sua domanda è necessario analizzare la disciplina generale dei contratti, prevista dal codice civile. In particolare bisogna chiedersi se vi sia la possibilità di sciogliere il vincolo contrattuale formatosi con l’atelier e quali siano le relative conseguenze.
Il nostro ordinamento prevede, ai sensi del primo comma dell’articolo 1256 del codice civile, che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. In caso di impossibilità sopravvenuta, come disposto dall’art. 1463 c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Se, effettivamente, la situazione generata dalla ben nota emergenza sanitaria in atto ha reso impossibili molte prestazioni previste nei contratti stipulati nell’ambito dell’organizzazione di un matrimonio (si pensi ad esempio al catering, al fotografo ecc.), questo non è il caso dell’atelier che deve confezionare l’abito da sposa, operazione che non è stata resa impossibile dalla situazione contingente e dalle relative restrizioni imposte.
Una questione fondamentale da prendere in considerazione, al fine di poter rispondere in modo esauriente alla Sua domanda, è comprendere se il matrimonio - a causa dell'emergenza Covid-19 - sia stato solamente rimandato, oppure annullato definitivamente.
Nel primo caso, infatti, lo slittamento del matrimonio ad una data futura non potrà giustificare lo scioglimento del contratto stipulato per la realizzazione del vestito da sposa. Questa circostanza potrebbe comportare eventualmente la dilatazione dei pagamenti dei vari acconti, nel caso in cui il lavoro fosse rallentato, oppure la necessità di una sua rinegoziazione, nel caso in cui lo spostamento del matrimonio in una stagione differente da quella prefissata dovesse comportare anche delle modifiche all’abito.
Nel caso in cui, invece, il matrimonio fosse stato definitivamente annullato, potrebbe venire in soccorso la c.d. “presupposizione”. Un istituto, non codificato, che si identifica con quella specifica situazione di fatto che entrambi i contraenti hanno considerato come presupposto fondamentale del loro rapporto contrattuale, come ad esempio proprio il caso di un matrimonio. Il venire meno della cerimonia, dunque, potrebbe consentire ai futuri sposi di chiedere lo scioglimento del contratto e la restituzione della caparra.
Si segnala, però, che per quanto riguarda la restituzione dell’acconto versato, dovranno essere valutate altre specifiche circostanze del caso concreto, come ad esempio se l’atelier abbia già effettuato delle lavorazioni sull’abito o abbia acquistato del materiale. Tali circostanze potrebbero comportare l’impossibilità di richiedere la restituzione dell’acconto versato.
Ciò posto, deve anche essere presa in considerazione l’eventualità che sia stato stipulato un contratto con l’atelier, che potrebbe prevedere una disciplina particolare in termini di recesso e scioglimento del contratto e che sarebbe necessario analizzare per poter fornire una risposta completa.