Dei trattamenti estetici mi hanno causato dei danni. A chi devo chiedere il risarcimento?

A seguito di un ciclo di sedute laser alle gambe presso un centro estetico (data ultima seduta settembre 2019), l'estetista mi ha causato un danno, provocandomi delle lesioni che permangono tutt'ora e per cui sono in cura da un dermatologo. È possibile rivalermi sul centro estetico, chiedendo un risarcimento per le cure che dovrò effettuare ed un eventuale risarcimento morale per il problema estetico? 

Risarcimento danni e responsabilità civile (08/07/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La fattispecie che descrive coinvolge un rapporto contrattuale concluso tra Lei ed il centro estetico. In forza di tale rapporto, il Centro è responsabile per l'inadempimento e per i danni che ne discendono - da quanto descrive - di natura estetica[1].

Il soggetto inadempiente è tenuto a risarcire tutti i danni che conseguano dall'inadempimento e che allo stesso siano collegati da un nesso causale.

È importante in questa fase la redazione di una perizia (possibilmente anche del dermatologo che attualmente L'ha in cura) che certifichi la natura, l'entità, la portata del danno e motivi il collegamento con l'intervento errato.

Tale documentazione clinica è opportuna, per poter mettere in mora con argomentazioni fondate il Centro responsabile.

Quanto alle specifiche voci di danno che è costretta a sopportare, da quanto descrive rileviamo un danno biologico (che consiste in una lesione dell'integrità fisica), un danno estetico (che per certa giurisprudenza potrebbe essere apprezzato a parte e oltre il danno biologico) e certamente il danno morale, come danno di natura non patrimoniale, dato dalla sofferenza intima, per aver patito e dover sopportare una lesione.

La quantificazione di tali voci (in concreto, l'entità economica del risarcimento) è frutto di una visita medico-legale, che applica le Tabelle del Tribunale per valutare la percentuale del danno biologico, mettendola in relazione con l'età del danneggiato e quindi conteggiando l'ammontare del danno biologico e morale (di norma quantificato nella misura di 1/3 del danno biologico).

L’entità del risarcimento dipende pertanto dall’incidenza percentuale del danno biologico (ovvero in che termini la lesione incida sull’integrità psico-fisica), dal tipo di danno (specie quanto al danno morale) e dall’età della danneggiata.

Accertata la responsabilità del centro estetico, sono naturalmente dovute anche le spese vive anticipate, per gestire il danno cagionato e porvi rimedio: il riferimento è alle somme che sta investendo, per sottoporsi alle cure del dermatologo.

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Suggeriamo pertanto di raccogliere una prima documentazione medica (relazione del dermatologo, con prognosi, diagnosi e collegamento con l'attività del Centro), costituire formalmente in mora il Centro estetico e quindi seguire con la visita medico legale per la quantificazione della richiesta risarcitoria

La prescrizione per l'azione di responsabilità contrattuale di 10 anni. 

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[1] Sul punto, segnaliamo sentenza del Tribunale di Vicenza [20.02.18, n. 481) che ha accolto la domanda di una donna, rivoltasi ad un centro estetico per essere sottoposta ad una seduta di epilazione tramite luce pulsata ad alta intensità alle regioni inguinali ed agli arti inferiori, rimasta vittima di lesioni cutanee durante il trattamento. Il giudice veneto, riconosciuta la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, e ritenuto certo il nesso causale tra il trattamento eseguito e le lesioni riscontrate, ha giudicato fondata la domanda dell’attrice.

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