Processo troppo lungo: quali rimedi?
Gent.mi, ho avuto un procedimento civile, GDP di Milano durato dal 2012 (interrotto e riassunto nel 2013) concluso nel dicembre 2018. Il giudice aveva assunto una riserva durata 2 anni (dal 2014 al 2016) e vari rinvii d'ufficio, è possibile presentare ricorso ex L. Pinto anche se all'epoca non vennero esperiti i rimedi preventivi previsti con la novella dal 2016? quali son le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità a livello di spese? Grazie del consiglio
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
La Legge Pinto da Lei citata, ossia la Legge 89/2001 riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un'equa riparazione per il danno (patrimoniale o non patrimoniale) subito.
Per durata ragionevole di un processo si ritengono i seguenti lassi di tempo: per il primo grado di giudizio, tre anni; per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno.
A partire dal 31 ottobre 2016, la procedura prevista dalla Legge Pinto può essere attivata, a pena di inammissibilità della domanda, solo dopo aver esperito i cd. "rimedi preventivi".
Tali rimedi sono differenti a seconda della tipologia di processo che si contesta.
In particolare, nel processo civile (quale è quello del caso di specie) il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario fatta entro l'udienza di trattazione e, in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del primo grado di giudizio.
Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale.
Nel caso di specie, se abbiamo ben compreso, non è stata presentata la richiesta di discussione orale della causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, la domanda introduttiva di un giudizio ex Legge Pinto verrebbe con ogni probabilità dichiarata inammissibile.
Precisiamo che il ricorso ai sensi della legge Pinto va presentato dalla persona che ha subito il danno, assistita da un legale munito di procura speciale, al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha la sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo contestato.
A pena di decadenza, il termine per provvedervi è di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento; nel caso di specie, non sappiamo se tale termine sia già scaduto o meno.
Per quanto concerne, invece, le spese comunque dovute nell'ipotesi in cui il ricorso presentato venga dichiarato inammissibile, esse possono essere quantificate nei compensi del legale che redige il ricorso e nell'importo del contributo unificato e della marca da bollo dovuti per il deposito del ricorso.
Oltre a ciò, la parte ricorrente potrebbe essere condannata a rifondere alla controparte (il Ministro della giustizia se il procedimento presupposto è un procedimento ordinario, il Ministro della difesa se il procedimento presupposto è un procedimento militare e il Ministro dell'economia e delle finanze in tutti gli altri casi) le spese sostenute per difendersi nel giudizio, poi dichiarato inammissibile.
Avvocato Marta Calderoni