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LA RESPONSABILITA' CIVILE IN PILLOLE
La responsabilità civile disciplina le conseguenze derivanti:
- dall’inadempimento di un impegno di natura contrattuale: si parla in questo caso, in linea generale, di responsabilità contrattuale;
- dalla violazione del generale dovere di non recare danno ingiustamente ad altri: si parla, in questo caso, in linea generale, di responsabilità extracontrattuale.
Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale presentano alcune fondamentali differenze che riguardano, principalmente:
- L’“onere della prova”: si riferisce alla diversa articolazione degli obblighi di prova che possono incombere sulle parti (danneggiato/danneggiante) a seconda che si verta in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale;
- La costituzione in mora (non necessaria in materia di responsabilità extracontrattuale);
- L’estensione del danno risarcibile;
- La prescrizione dell’azione di risarcimento del danno (cioè per quanto tempo il danneggiato può chiedere i danni prima che tale diritto si estingua).
Le condotte che hanno dato luogo a responsabilità contrattuale o a responsabilità extracontrattuale possono essere fonte, a certe condizioni, di un danno.
Il danno può avere:
- natura patrimoniale (perché riguarda ad esempio il danneggiamento di una autovettura) oppure
- natura non patrimoniale (perché riguarda ad esempio la libertà, l’onore etc.).
Responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale sorge quando una parte del contratto viola uno - o più – degli impegni che ha assunto in forza del contratto stesso.
In tale ipotesi la parte inadempiente - cioè quella parte che non ha eseguito correttamente gli impegni assunti -, è tenuta al risarcimento del danno che è stato causato all’altra parte.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale ricorre in caso di violazione del dovere generico di non procurare ingiustamente un danno ad altri. Dunque, l’illecito extracontrattuale non richiede che sia stato violato un contratto o che sia rimasta inadempiuta un’obbligazione.
Per maggior chiarezza, a titolo esemplificativo, si consideri che tra le principali figure di illecito extracontrattuale ricorrono i così detti illeciti contro la persona. Si tratta delle condotte che ledono la vita, l’integrità fisica, il diritto alla salute: si pensi all’ipotesi di un ferimento verificatosi in occasione di un incidente stradale. Il danneggiante – cioè colui cui è imputabile l’illecito extracontrattuale – in questi casi, come anticipato, non è legato al danneggiato da alcun rapporto di natura contrattuale: non è infatti richiesta la violazione di un precedente rapporto contrattuale o di un’obbligazione perché il danneggiante sia tenuto a risarcire il danno.
Sia la responsabilità contrattuale sia la responsabilità extracontrattuale richiedono che il danno sia conseguenza dell’inadempimento, nel caso di responsabilità contrattuale, o dell’atto illecito, nel caso di responsabilità extracontrattuale.
Responsabilità oggettiva
Accanto alle categorie della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sopra illustrate l’ordinamento giuridico prevede poi delle ipotesi di responsabilità oggettiva: si tratta di una figura di responsabilità che pone a carico di un soggetto le conseguenze pregiudizievoli di un certo evento senza che a tale soggetto possa concreatemene essere mosso un addebitato. In altri termini, il responsabile è individuato come tale a prescindere dal fatto che abbia posto in essere colpevolmente la condotta lesiva.
Alcuni esempi di responsabilità oggettiva si riscontrano nelle seguenti aree:
- Esercizio di attività pericolose
- Circolazione di veicoli
- Danno cagionato da cose in custodia
- Danno cagionato da animali
- Rovina di edificio.
La responsabilità indiretta
Si parla di responsabilità indiretta, quando è chiamato a rispondere, oltre al soggetto che ha tenuto il comportamento che ha procurato il danno, anche un soggetto terzo, per la sua particolare posizione di responsabile nei confronti di determinate attività, persone o cose.
Questo schema è previsto per accrescere la possibilità per il danneggiato di conseguire il risarcimento.
Di seguito indichiamo le principali ipotesi di responsabilità indiretta:
- Responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito dei suoi dipendenti (se l’evento dannoso è provocato nello svolgimento delle mansioni lavorative)
- Responsabilità del proprietario del veicolo per i danni arrecati dal veicolo stesso (ad esempio: del danno causato dal veicolo, se il conducente è diverso dal proprietario, risponde anche quest’ultimo).
- Responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minorenni conviventi.
In queste ipotesi la responsabilità è esclusa, se il soggetto dimostra di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una dimostrazione particolarmente rigorosa, che in talune circostanza richiede la prova che il danno sia stato cagionato da un evento imprevedibile ed inevitabile.
Risarcimento del danno: danni patrimoniali e danni non patrimoniali
La prima classificazione del danno risarcibile distingue tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali. Di seguito se ne riporta una sintetica illustrazione:
- Danno patrimoniale
È l’ipotesi in cui vi sia un danneggiamento (decremento) diretto del patrimonio altrui.
Tale tipo di danno si distingue in danno emergente e lucro cessante.
Il danno emergente consiste in una diminuzione del patrimonio del danneggiato.
Il lucro cessante, invece, consiste in un mancato guadagno, ovvero considera i guadagni che il danneggiato avrebbe potuto conseguire, se non si fosse verificato l’evento dannoso/lesivo.
Ad esempio: se viene danneggiato un taxi, il danno emergente è dato dalle spese necessarie per la riparazione, il lucro cessante consiste nel guadagno che il titolare del taxi avrebbe conseguito, se avesse utilizzato il proprio veicolo nel tempo in cui questo è rimasto fermo in officina.
- Danni non patrimoniali
Si definisce, invece, danno non patrimoniale ogni pregiudizio recato direttamente alla persona, senza colpire il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa (es. lesione all’onore, alla salute alla tranquillità d’animo, ecc).
I danni non patrimoniali consistono in mere sofferenze, indistintamente, di natura fisica, psichica o che incidano gravemente sullo stato d’animo.
Sono danni non patrimoniali risarcibili:
- il danno biologico o danno alla persona, alla salute, che consiste nella menomazione permanente dell’integrità psico-fisica della persona.
Rientrano nel danno biologico il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno da Impotenza sessuale, da malattie nervose, insonnia e alterazioni mentali;
- il danno morale consiste nel turbamento dello stato d'animo, come il dolore, la depressione, l'ansia, i patemi d'animo, che possono avere varia origine. Si pensi ad esempio al patema d’animo subito dai parenti delle vittime di incidenti stradali, sul lavoro ecc.;
- il danno esistenziale inteso come il pregiudizio che subisce la persona a causa di un evento (grave) che modifica le abitudini di vita della persona in maniera radicale. Esempio: La lesione che costringe il danneggiato all’impossibilità di suonare uno strumento musicale che suonava tutti i giorni, anche in maniera amatoriale.
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