Quali danni vanno risarciti a norma dell'art. 2043 c.c.?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell’art. 2043 c.c., qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Perché sorga l’obbligo di risarcimento è necessario che tra fatto illecito ed il danno sussista un nesso di causalità.
Per stabilire quale tra le azioni sia causa dell'evento si fa riferimento al diritto penale e, nello specifico, alla teoria della causalità materiale, in base alla quale una condotta è causa di un evento se - e solo se - essa ne è condicio sine qua non, cioè condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto; per verificare quando sussista questo nesso ci si riferisce alla c.d. causalità adeguata, in virtù della quale la condotta è causa quando, normalmente, è idonea a cagionare quell'evento.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, Lei sarà tenuto a risarcire i danni al soffitto ed al mobile-cucina dell’appartamento sottostante il Suo - verificatisi a seguito della fuoriuscita dell’acqua - solo se il proprietario riuscirà a dimostrare che tali danni sono direttamente riconducibili alla perdita d'acqua.
Verosimilmente potrà dimostrarlo per i danni all'intonaco del soffitto (che Lei - giustamente - si è offerto di ripristinare) ma non per gli asseriti danni subiti dal mobile-cucina: con riferimento ai quali la richiesta di risarcimento formulata dal condomino sottostante potrà pertanto essere validamente respinta.
Avvocato Marta Calderoni