Separazioni coniugi: mancato pagamento del mantenimento

in base al provvedimento di separazione, a mia sorella spetta un assegno mensile di mantenimento dell’importo di 700,00 euro. Purtroppo, dopo aver pagato le prime mensilità, il marito ha cominciato a pagare prima 500,00 euro al mese, poi 250,00 euro e poi niente. Il marito è elettricista e dice che in questo periodo è in difficoltà. Come può tutelarsi mia sorella?
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (30/03/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Entrando subito nel merito del Suo quesito, preliminarmente va detto che non è consentito al soggetto obbligato di autoridurre l’assegno di mantenimento posto a suo carico. Detto assegno, infatti, può essere ridotto solo su provvedimento del Giudice, che abbia accertato l’incapacità reddituale e patrimoniale del soggetto obbligato a continuare a corrispondere un assegno di mantenimento nella misura fissata in un precedente provvedimento giudiziario. Ciò detto, il nostro ordininamento prevede una duplice tutela a favore del beneficiario dell’assegno di mantenimento, e ciò sia in ambito civile che penale. Venendo ora al caso specifico: - in sede civile, consigliamo a Sua sorella di rivolgersi a un avvocato per il recupero coatto di tutto quanto alla stessa dovuto, a titolo di mantenimento, da parte dell'ex marito. In tal modo, sarà possibile notificare all’altro coniuge un atto di precetto con cui viene intimato a quest’ultimo il pagamento entro 10 giorni di tutti gli arretrati, oltre ai compensi professionali del legale. Qualora l'ex marito non provveda spontaneamente al pagamento degli arretrati, allora non resterà altro che promuovere un’esecuzione forzata nei confronti dell'ex marito, ossia pignorare uno o più beni mobili e immobili dello stesso (conti correnti, stipendio, autovettura, casa etc). - In sede penale, invece, tenga presente che il mancato pagamento del mantenimento a favore del coniuge può integrare il reato ex art. 570, 2° co. del codice penale: detto articolo, infatti, prevede varie ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare, tra cui il seguente: “è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro, chiunque faccia mancare i mezzi di sussistenza (…) al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
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