Mio figlio a causa dei provvedimenti Covid19 non va più presso un struttura giochi. Devo pagare?
Con la situazione del covid 19, il mio bambino non può più frequentare lo spazio giochi nella struttura privata che pago.
Vorrei bloccare i pagamenti dei mesi in cui mio figlio non frequenterà li spazio giochi. Posso farlo?
Il tema del pagamento delle rette dell'asilo o di strutture che offrano ai minori un servizio di svago e custodia in luogo dei genitori è tanto attuale, quanto poco normato dai recenti decreti governativi per gestire l'emergenza Covid19.
Mentre, ad esempio, per scuole ed asili a gestione pubblica è chiara la sospensione del pagamento del contributo (poiché i lavoratori di tali strutture o enti sono garantiti sotto il profilo retributivo dallo Stato), per le strutture private si apre un distinto scenario.
Se da un lato è oggettivo come - per una causa di forza maggiore e relativa impossibilità sopravvenuta della prestazione[1] - la struttura non possa più rendere la prestazione e quindi i genitori e il bambino non possano più beneficiare e quindi sarebbero esonerati dal pagamento, dall'altro è evidente che tali strutture avranno costi di gestione (dipendenti, fornitori, logistica) che devono attualmente sostenere, anche per garantire la continuità del servizio una volta passata l’emergenza.
Il suggerimento è, pertanto, di inviare una raccomandata a/r alla struttura, proponendo alcune soluzioni in ottica bonaria e in buona fede.
Tra le altre soluzioni, si immagina una via più tranchant, ovvero la sospensione del pagamento per il mese di aprile, maggio e in ogni caso per i periodi di impedimento della prestazione per l’emergenza Covid19; o, ancora, con una proposta più morbida, l’esclusione del pagamento per il mese di aprile e maggio e, ove proseguisse la chiusura, riduzione per i mesi successivi (a titolo di esempio) del 70% delle rette (questo, possibilmente, anche per garantire alla controparte contrattuale di sostenere le spese di gestione).
Si consiglia pertanto di formalizzare con la raccomandata sia la situazione attuale, eccependo chiaramente l’impossibilità sopravvenuta e parimenti di tenere una porta aperta ispirata alla collaborazione e alla buona fede tra le parti.
La lettura più radicale[2] (occorrerebbe anche valutare i Suoi rapporti con la struttura e l’interesse a che questa, in futuro, assista ancora il minore) sarebbe in ogni caso evocare la forza maggiore, per sollevarsi totalmente dai pagamenti per il periodo senza prestazioni.
Avvocato Fabrizio Tronca
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art. 1256 cod. civ. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventaimpossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
[2] art. 1463 cod. civ. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.