Il risarcimento
Il risarcimento consiste nel pagamento al danneggiato di una somma di denaro, commisurata all’entità del danno/pregiudizio sopportato.
La legge prevede però anche la possibilità del c.d. “risarcimento in forma specifica”, che consiste nell’obbligo del responsabile di compiere un’attività idonea a procurare la diretta riparazione del danno. Si pensi, ad esempio, all’ordine imposto al datore di lavoro di riassumere il lavoratore licenziato per motivi discriminatori.