Il risarcimento
“Verrò a chiederti i danni” quante volte abbiamo sentito questa frase nella vita di tutti i giorni.
Ma cosa vuol dire davvero chiedere i danni? Intenzione di questo articolo è di spiegare il concetto di risarcimento del danno dal punto di vista contrattuale ed extracontrattuale
Indice:
- Che cosa si intende per risarcimento del danno?
- La responsabilità contrattuale
- La responsabilità extracontrattuale
- I vari tipi di danno
- Il Risarcimento in forma specifica
1. Che cosa si intende per risarcimento del danno?
Il risarcimento del danno consiste nella corresponsione di denaro, o di una determinata prestazione (risarcimento in forma specifica) derivante dalla violazione di un contratto (responsabilità contrattuale) o dalla causazione di un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale).
2. La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale è prevista dagli artt. 1223 e seguenti del codice civile.
La stessa corrisponde alla violazione di un contratto tale da comportare un pregiudizio per il soggetto che lo ha subito.
Si pensi a titolo esemplificativo, un contratto di fornitura di bevande ad un bar che salti una consegna.
Il danno da responsabilità contrattuale si compone di:
- Danno emergente. Corrispondente al denaro perso a causa della violazione contrattuale (seguendo l’esempio sopra descritto, il prezzo della merce);
- Lucro cessante. Corrispondente al mancato guadagno (nel caso sopra descritto, la possibile chiusura del bar).
A livello processuale, onde ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, l’onere della prova (ossia chi deve dimostrare le proprie pretese) ricade su colui che ha causato la violazione contrattuale che dovrà, dunque, dimostrare di aver adempiuto correttamente al contratto.
3. La responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale è disciplinata dagli artt. 2043 c.c. del codice civile.
La stessa riguarda la causazione di un danno a seguito di un fatto illecito commesso per colpa o dolo.
Tipi più noti di responsabilità extracontrattuale sono:
- La responsabilità per circolazione di veicoli a motori;
- La responsabilità per cose lasciate in custodia;
- La responsabilità dei genitori sui minori.
Al fine di provare l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale, il danneggiato (salvo il caso peculiare di cui all’art. 2051 c.c. della responsabilità per le cose lasciate in custodia) dovrà provare:
- L’esistenza del fatto illecito (il sinistro stradale, il danno del minore ecc…);
- La sussistenza di un danno (patrimoniale o non patrimoniale, di cui si dirà a breve);
- Il nesso di causalità tra il fatto illecito e la sussistenza del danno e la riconducibilità al danneggiante (ossia la prova di una connessione).
4. Il danno
Provata l’esistenza di una possibile fattispecie di responsabilità contrattuale/extracontrattuale è necessario comprendere la differenza tra le due tipologie di danno.
4.1 Il danno patrimoniale
Il danno patrimoniale è caratterizzato dalla perdita di denaro che il danneggiato ha subito in conseguenza della violazione contrattuale/extracontrattuale da parte del danneggiante.
Esso può essere facilmente quantificato poiché derivante da un’obbligazione normalmente prestabilita contrattualmente o prevista da listini commerciali/tariffe.
Sulla cifra del danno patrimoniale maturano interessi che possono essere legali o moratori.
I primi sono quantificati annualmente e sono solitamente bassi.
I secondi corrispondono ad ulteriore risarcimento del danno dovuto al danneggiato per il ritardo nel ricevere una determinata prestazione.
4.2 Il danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale corrisponde alla sofferenza subita dal danneggiato a causa della violazione extracontrattuale del danneggiato.
A differenza del danno patrimoniale, la quantificazione del danno non patrimoniale non è di semplice soluzione, necessitandosi strumenti interpretativi volti a “monetizzare” la sofferenza.
Il più noto danno non patrimoniale è il danno biologico corrispondente ad un’invalidità permanente e temporanea derivante dal fatto illecito.
In questo caso, onde quantificare nel concreto il danno si necessita dell’assistenza di un medico legale.
Il danno non patrimoniale genera interessi legali, e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata (in considerazione al costo della vita).
5. Il risarcimento del danno in forma specifica
Fino ad ora si è trattato solamente di risarcimento in forma monetaria.
Ma cosa succede qualora la prestazione non effettuata sia più importante del denaro medesimo.
Si pensi al caso di un lavoratore licenziato per il quale potrebbe essere più importante lavorare che ricevere una corresponsione di denaro.
In questo caso si può applicare il risarcimento del danno in forma specifica consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte del danneggiato (si pensi al reintegro sul posto di lavoro da parte del lavoratore danneggiato).
Il risarcimento del danno in forma specifica e quello monetario possono essere cumulati tra di loro (si pensi al pagamento di mensilità aggiuntive nel caso del lavoratore licenziato e poi reintegrato).