Covid-19 e responsabilità civile: si ha diritto al risarcimento?

La pandemia mondiale, generata dalla diffusione del Coronavirus, ha comportato - e sta purtroppo ancora comportando - situazioni di possibile responsabilità civile in capo al personale medico e sanitario e/o alla struttura sanitaria, per i danni subiti dai pazienti affetti da Covid-19.

Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza su come e quando la struttura sanitaria o il medico curante possono essere ritenuti responsabili per l'infezione da coronavirus, che il paziente ha contratto durante il ricovero ospedaliero.

 

Indice:

 

  1. La struttura sanitaria (o socio - sanitaria) può essere responsabile per i danni subiti dai pazienti a causa della diffusione del Covid-19?
  1. Sanitari, medici ed emergenza sanitaria. Quali responsabilità?
  1. Onere probatorio, nesso causale e linee guida nell’ambito della responsabilità medica
  1. Assicurazioni private: come è classificato l’infortunio da Covid-19?

 

1 La struttura sanitaria (o socio - sanitaria) può essere ritenuta responsabile per i danni subiti dai pazienti a causa della diffusione del Covid-19?

L’art. 7, l. 24/2017 (legge Bianco – Gelli), stabilisce appunto che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde dei danni cagionati ai pazienti a titolo di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.). Tale responsabilità sussiste in ogni caso: (i) anche se la struttura sanitaria si avvale dell'opera di sanitari (medici e infermieri), che NON sono dipendenti della stessa; (ii) anche se i predetti sanitari sono scelti dal paziente; (iii) sia che la prestazione venga eseguita in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, sia in regime di libera professione intramuraria, sia nell'ambito della ricerca e sperimentazione medica.

 

La responsabilità della struttura sanitaria può insorgere nei confronti del paziente, sia come responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 1228 c.c.[1], per il fatto (doloso o colposo) del medico, sia come responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni a proprio carico[2] e, più in generale, per le proprie omissioni. È il caso, ad esempio, di una struttura sanitaria ove manchino strumenti indispensabili alla sala operatoria, o non siano eseguiti i protocolli di disinfezione e sanificazione degli ambienti e degli strumenti.

La pandemia che stiamo vivendo fa sorgere numerosi interrogativi giuridici, a cui la giurisprudenza sta cercando di dare una risposta.

Il punto di riferimento è, necessariamente, la giurisprudenza sviluppatasi in tema di infezioni nosocomiali, ossia quelle che, assenti prima del ricovero, si manifestano durante il periodo di degenza, oppure a distanza di pochi giorni dalle dimissioni del paziente.

Il paziente che, durante un ricovero ospedaliero, o in seguito allo stesso, ha contratto un'infezione, può agire nei confronti della struttura sanitaria, provando il contratto venutosi a creare con quest’ultima (ossia, l'avvenuto ricovero) e l'inadempimento, cioè l'aggravamento delle condizioni di salute e/o l'insorgenza di una patologia prima inesistente. 

Spetta, infatti, alla struttura sanitaria dimostrare di aver adempiuto diligentemente la prestazione  e che l'aggravamento del paziente è stata del tutto imprevedibile e inevitabile[3]. Solo in tal caso l'inadempimento della struttura sanitaria sarebbe da considerarsi non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Nel caso specifico delle infezioni, che si possono contrarre in ambito ospedaliero, il corretto adempimento della struttura sanitaria rileva sotto due profili.

In primo luogo, l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare e/o contenere il contagio. Tra queste vi possono rientrare:

  • la disinfezione e sanificazione degli ambienti e della strumentazione;
  • l'isolamento dei pazienti già portatori di infezioni contagiose;
  • fornire al personale sanitario tutti i dispositivi di protezione individuale, al fine di evitare che possa essere veicolo di trasmissione dell'infezione;
  • limitare l'accesso del pubblico alle strutture, affinché non sia veicolo di trasmissione dell'infezione, dentro e fuori la struttura.

In secondo luogo, la struttura sanitaria (o socio - sanitaria), per non incorrere in responsabilità risarcitoria, deve dimostrare di aver somministrato al paziente il corretto trattamento terapeutico, non solo per prevenire l'infezione, ma anche, una volta insorta, per curarla.

A questo punto, ci si deve domandare se, dato il carattere di eccezionalità che contraddistingue la pandemia da Covid - 19, si possa escludere una responsabilità della struttura sanitaria per il danno patito dai pazienti, che hanno contratto l'infezione da coronavirus.

In verità, non sembra possa escludersi in toto la responsabilità della struttura sanitaria, sia pure con le dovute precauzioni.

Nonostante il carattere eccezionale della pandemia, la diffusione del contagio, soprattutto all'interno delle strutture ospedaliere e socio sanitarie, non può dirsi imprevedibile ed inevitabile. Al contrario, può valutarsi la responsabilità della struttura sanitaria e socio - sanitaria ove questa non dimostri di avere adottato tutte le misure organizzative idonee a prevenire il diffondersi del contagio da coronavirus.

Diversamente, sembra più difficile sostenere una responsabilità della struttura sanitaria sul piano del trattamento terapeutico somministrato al paziente affetto da Covid - 19.

L'idoneità del trattamento terapeutico deve sempre valutarsi alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche disponibili al momento. Ed è su questo punto che sembra potersi escludere una responsabilità della struttura sanitaria e socio - sanitaria, poiché, al momento non è disponibile una profilassi terapeutica efficace nella lotta all'infezione.

In altri termini, se la diffusione del contagio è (ed era) prevedibile sulla base delle attuali conoscenze tecnico - scientifiche ed è (ed era) evitabile, mettendo rigorosamente in atto misure di prevenzione del contagio (disinfezione degli strumenti, sanificazione dei locali, isolamento, etc…), non può dirsi lo stesso per il trattamento terapeutico della patologia da Covid - 19.

Su questo punto, la scienza medica, al momento della diffusione dell'infezione Covid-19, non possedeva (né possiede ad oggi) le conoscenze tecnico - scientifiche per fronteggiare adeguatamente le conseguenze cliniche derivanti dall'aver contratto il virus. 

Pertanto, nell'ambito di un possibile giudizio risarcitorio incardinato dal paziente (o dai familiari) nei confronti della struttura sanitaria, all'interno della quale ha contratto il virus, il danneggiato dovrà dimostrare il nesso causale tra l'avvenuto ricovero, degenza ospedaliera e l'aggravamento della propria situazione clinica, secondo il criterio del "più probabile che non". La struttura ospedaliera, per essere liberata dalla responsabilità risarcitoria, dovrà dimostrare di aver agito diligentemente, adottando tutte le cautele prescritte dalla normativa vigente e dalle leges artis per prevenire la diffusione del contagio della patologia infettiva.

Infine, il paziente ricoverato in una struttura sanitaria, o socio sanitaria, pubblica o privata, che in seguito al ricovero e alle cure o interventi eseguiti, abbia riportato un danno, potrà agire nei confronti della struttura sanitaria, provando solo il ricovero e il danno subito, nel termine prescrizionale di dieci anni. Spetterà alla struttura sanitaria dimostrare di aver posto in essere tutti i comportamenti utili ad evitare il danno al paziente.

 

2 Sanitari, medici ed emergenza sanitaria. Quali responsabilità?

L'art. 2236 c.c. impone di individuare i casi di particolare complessità nei quali la responsabilità del medico potrebbe essere limitata. Questi sono limitati alle situazioni che presentino caratteri di eccezionalità e straordinarietà, perché non sono ancora stati studiati dalla scienza medica, o perché non ci sono soluzioni scientifiche sufficientemente concordi e chiare, o perché manca la sperimentazione scientifica[4].

A fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che ha interessato e interessa anche il nostro Paese, si ritiene applicabile il richiamato art. 2236 c.c..

Sembra, infatti, potersi escludere la responsabilità del medico per le cure somministrate al paziente affetto da Covid-19, se queste ultime siano risultate inefficaci, inutili o se abbiano portato ad un aggravamento della condizione clinica ed, eventualmente, alla morte del paziente. E ciò in quanto l'infezione da coronavirus ha certamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà. La comunità scientifica, infatti, non ha ancora fornito una risposta terapeutica efficace: non è ancora stata sviluppata un'adeguata sperimentazione scientifica e non sono ancora pertanto disponibili delle linee guida accreditate.

In altri termini, non sembra potersi ritenere responsabile il medico (e, in generale, il personale sanitario), che non ha saputo somministrare una terapia efficace per sconfiggere l'infezione da coronavirus e assicurare la guarigione del paziente.

Tuttavia, ciò non implica che il personale sanitario sia, in ogni caso, esente da ogni forma di responsabilità, che deve essere valutata sotto due profili.

  • Per un primo profilo, potrebbero esserci ipotesi di responsabilità medica per errore diagnostico. I sintomi manifestati dai pazienti affetti da Covid-19, infatti, sono stati prontamente individuati e resi noti dalla comunità scientifica. Altrettanto prontamente sono stati resi disponibili strumenti diagnostici in grado di fornire risultati affidabili (come il tampone orofaringeo e, in misura limitata il test sierologico). Pertanto, a fronte di un quadro sintomatico definito e, considerata la possibilità di eseguire test diagnostici in grado di indagare la presenza dell'infezione da Covid -19, potrebbe ritenersi responsabile del danno cagionato al paziente il personale sanitario che, agendo con colpa o dolo, abbia omesso di diagnosticare tempestivamente la malattia.
  • Per un secondo profilo, potrebbe verificarsi ipotesi di responsabilità del personale sanitario per aver omesso le cautele necessarie a prevenire la diffusione del coronavirus all'interno della struttura sanitaria, o socio - sanitaria. In tal caso, si tratta di porre in essere misure che non sono affatto eccezionali. La corretta esecuzione di protocolli sanitari per prevenire la diffusione di patologie batteriche e virali all'interno degli ospedali rientra certamente nella normale prassi, non ha caratteri di eccezionalità e straordinarietà, non richiede la soluzione di problemi di particolare complessità. Così, ad esempio, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità del personale sanitario che, in piena emergenza Covid-19, abbia omesso di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (in primis, le mascherine protettive), in tal modo favorendo la diffusione del contagio tra i degenti.

Infine, il paziente che vorrà agire nei confronti del medico, che gli abbia cagionato un danno, dovrà provare, oltre al ricovero e al danno subito, anche il dolo o la colpa del medico, e il nesso causale tra l'errore del medico e il danno subito, nel termine prescrizionale di cinque anni.

 

3 Onere probatorio, nesso causale e linee guida nell’ambito della responsabilità medica

Nei giudizi per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'attività medica, ci si deve attenere al principio generale, affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, secondo cui il paziente danneggiato deve dimostrare che la condotta del medico è stata la causa del danno subito (il c.d. nesso causale). La dimostrazione deve essere data secondo un criterio probabilistico, che la giurisprudenza, pacificamente, ricava dall'art. 41 co. 2, c.p.[5]. Ciò significa che, secondo il criterio del "più probabile che non", deve essere dimostrato, alla luce delle leggi scientifiche o sulla base di presunzioni logiche, che la condotta del medico e/o della struttura è stata la causa del danno subito dal paziente[6]. Solo se viene raggiunta tale prova, la struttura e/o il medico dovranno provare di aver adempiuto con diligenza, o che il danno subito dal paziente è da ricondurre ad altra causa.

Pertanto, il paziente che, in occasione di un ricovero presso una struttura sanitaria (o socio - sanitaria), abbia contratto l'infezione da coronavirus e, a causa di ciò, abbia subito un danno, può agire per ottenere il giusto risarcimento. Affinchè l'azione legale possa condurre ad un risultato favorevole, è indispensabile fornire la prova del c.d. nesso di causalità. È il caso, ad esempio, dei pazienti lungo - degenti, ricoverati presso strutture socio - sanitarie (quali le residenze per anziani bisognosi di continue cure mediche) che, durante la degenza, hanno contratto il Covid - 19. Allo stesso modo, potrebbe darsi il caso di un paziente costretto al ricovero ospedaliero per altre ragioni che, in seguito alla degenza ospedaliera, risulta affetto da coronavirus. In questi casi, è sufficiente provare, con ogni mezzo, che secondo il criterio del "più probabile che non", il contagio si è verificato durante il ricovero ospedaliero, o durante la degenza presso la struttura di accoglienza.

Più complessa è la prova del nesso di causalità tra l'infezione da Covid - 19 e il danno subito dal paziente, come nei, purtroppo, numerosissimi casi di decesso. Frequentemente, in tali casi, il paziente era affetto anche da altre patologie.

Ad esempio, è il caso del paziente anziano, ricoverato presso una struttura socio – sanitaria, perché affetto da patologie che richiedono assistenza continua, che contrae il coronavirus con conseguenze fatali. Il familiare, che intenda procedere contro la struttura sanitaria, dovrà dimostrare, con ogni mezzo e secondo il criterio probabilistico, che la morte dell’anziano parente è stata causata dal coronavirus, contratto presso la struttura di degenza.  Raggiunta tale prova, anche in questo caso, spetterà alla struttura e/o al medico dimostrare che il danno subito dal paziente, incluso l'evento morte, sia dipeso da cause diverse dall'infezione da coronavirus.

 

La responsabilità del personale sanitario e/o della struttura, non può essere esclusa per il solo fatto di aver seguito le linee - guida[7]

L'art. 5, l. 24/2017 impone al personale sanitario, nello svolgimento dell'attività medico - chirurgica, di attenersi alle linee - guida pubblicate e, in mancanza, alle buone pratiche clinico - assistenziali. Tuttavia, attenersi scrupolosamente alle linee - guida non implica, automaticamente, alcuna esclusione di responsabilità.

Resta, infatti, dovere del sanitario valutare il caso concreto affidato alle sue cure. Se emerge la necessità di discostarsi dalle linee - guida, come ad esempio per la somministrazione di un farmaco al quale il paziente sia allergico, il medico deve discostarsi dalle linee - guida e individuare un altro farmaco.

Allo stesso modo, se un determinato farmaco risulta utile per curare la malattia contratta dal paziente, il medico, ritenutane l'utilità, può somministrarlo al paziente stesso, anche se le linee - guida non consigliano la somministrazione di quel farmaco

Pertanto, il medico deve sempre valutare le peculiarità del caso concreto e, pur tenendo conto delle linee - guida e delle buone pratiche clinico - assistenziali, individuare il percorso terapeutico più adatto al paziente.

Discorso analogo in merito alle linee - guida per prevenire la diffusione di malattie contagiose. Fermo l'obbligo di tutto il personale sanitario di attenersi a tali linee - guida, spetta al medico, valutando la complessità del caso concreto, l'adozione di misure ulteriori. E, una tale scelta, risulta certamente opportuna in presenza di un'infezione con un alto tasso di contagiosità e/o in presenza di pazienti caratterizzati da un elevato grado di vulnerabilità, come, ad esempio, i pazienti anziani ricoverati in strutture socio - sanitarie.

Infine, è importante precisare che la pregressa vulnerabilità del paziente non può comportare una diminuzione del risarcimento del danno. Se il danno subito è da imputare alla condotta della struttura e/o del personale sanitario, non può ammettersi alcuna riduzione del risarcimento dovuto, perché il paziente era già sofferente per altre patologie[8].

In altre parole, i familiari di un anziano paziente, già ricoverato perchè affetto da altre patologie, che sia deceduto in conseguenza dell'infezione da coronavirus, non possono vedersi riconosciuto un risarcimento minore, solo perchè il proprio congiunto era già sofferente.

 

4 Risarcimento del danno e assicurazioni private: come è classificato l’infortunio da Covid-19?

Problema di grande rilievo pratico è la reazione delle assicurazioni private alle richieste di risarcimento dei danni subiti a causa della diffusione del Covid - 19.

Sul punto è necessaria una distinzione tra l'assicurazione professionale obbligatoria e le assicurazioni private per la copertura dei rischi derivanti da malattie e/o infortuni.

L'assicurazione professionale obbligatoria è stata introdotta con l'art. 8, l. 24/2017, che impone al personale sanitario ed alle strutture sanitarie e socio - sanitarie di dotarsi di adeguata polizza assicurativa, al fine di garantire la copertura per i danni cagionati ai pazienti, nello svolgimento dell'attività medica.

In altri termini, è la legge ad assicurare che, in caso di responsabilità del medico, dell'infermiere e delle strutture presso cui operano, il risarcimento del danno subito dal paziente sia garantito dalla compagnia assicurativa. Sul punto, quindi, non sembra possano sorgere particolari perplessità circa l'obbligo della compagnia assicurativa di risarcire il danno al paziente.

Diverso è il caso delle assicurazioni private sottoscritte al fine di tutelarsi contro i rischi derivanti da malattie e/o infortuni. In tal caso è opportuno distinguere tre possibili categorie di soggetti assicurati.

  1. I pazienti, che abbiano contratto il virus in occasione di un ricovero presso strutture sanitarie e socio - sanitarie.
  2. I lavoratori subordinati o parasubordinati, incluso il personale sanitario, che abbiano contratto il virus nello svolgimento della propria attività lavorativa e per i quali opera la copertura assicurativa dell'Inail.
  3. I lavoratori autonomi, incluso il personale sanitario, che abbiano contratto il virus nello svolgimento dell'attività lavorativa e per i quali non opera la copertura assicurativa Inail, ma che vantino una copertura assicurativa privata.

 

Per la prima categoria (i pazienti), come anticipato, la copertura assicurativa del danno subito è garantita dall'art. 8, l. 24/2017: nel caso in cui abbiano sottoscritto una propria assicurazione, il principio di ingiustificato arricchimento[9] e di unitarietà del risarcimento portano a concludere che il paziente risarcito per mezzo dell'assicurazione sottoscritta dal medico, o dalla struttura ospedaliera, non possa avanzare altra richiesta di risarcimento nei confronti della propria assicurazione.

Per la seconda categoria, quella dei lavoratori subordinati e parasubordinati, l'intervento legislativo realizzato con il decreto "Cura Italia"[10] sembra aver risolto, a monte, la questione. L'art. 42, co. 2,[11] infatti, esplicitamente qualifica il contagio da Covid - 19, avvenuto in occasione dell'attività lavorativa, come infortunio sul lavoro. In tal modo è garantita la copertura assicurativa Inail, sempreché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa svolta.

L'estensione globale della pandemia, tuttavia, pone il problema dell'individuazione certa del momento del contagio. In altri termini, è particolarmente complesso stabilire se il contagio è avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, oppure in ambito familiare e/o sociale. Sul punto, con propria circolare[12], l'Inail è intervenuta operando una distinzione basata sull'attività lavorativa svolta.

Per gli operatori sanitari e per il personale a contatto con il pubblico, opera una presunzione semplice, in forza della quale il contagio da Covid - 19 si presume avvenuto nell'ambito lavorativo. Palesemente, l'onere probatorio è alleggerito, dovendo il lavoratore provare solo l'avvenuto contagio e l'attività lavorativa svolta.

Per tutte le altre categorie di lavoratori subordinati e assimilati, l'accertamento della causa del contagio segue gli ordinari criteri[13]. Pertanto, spetterà al lavoratore dimostrare che il contagio da coronavirus è avvenuto in ragione dell'attività lavorativa svolta e non per altre cause.

Discorso in parte diverso deve farsi per la terza categoria, i lavoratori autonomi, incluso il personale sanitario, che abbiano contratto il virus nello svolgimento dell'attività lavorativa e per i quali non opera la copertura assicurativa Inail. Il lavoratore che avanza richiesta di indennizzo alla propria assicurazione potrebbe vedersi opposto un rifiuto.

Il fulcro del problema è la qualificazione dell'infezione da coronavirus come malattia o come infortunio.

Se la copertura assicurativa riguarda anche i rischi derivanti da malattia, non sembra particolarmente problematico, poiché, sia che il contagio da coronavirus sia classificato come malattia, sia che venga classificato come infortunio, l'assicurato potrà ottenere l'indennizzo.

Diversamente, se la polizza assicurativa copre solo il rischio da infortunio nell'attività lavorativa (caso assai più frequente), allora si pone il problema di classificare l'infezione da Covid - 19 come infortunio (e non come malattia).

Nel senso di classificare l'infezione da coronavirus come infortunio depongono una serie di argomenti.

In primo luogo, la previsione legislativa di cui all'art. 42, co. 2, del decreto "Cura Italia", anche se esplicitamente rivolta all'Inail, è dotata di una portata generale, in considerazione della sostanziale equiparabilità tra tutti i lavoratori (subordinati, parasubordinati e autonomi) di fronte alle possibilità di contagio durante l'attività lavorativa. Un medico, un infermiere, il cassiere di un supermercato, sono ugualmente esposti al contagio da coronavirus durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, se subordinato o autonomo. Il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. impone di garantire un eguale trattamento.

In secondo luogo, depone in favore della classificazione come infortunio anche la giurisprudenza sviluppatasi in tema di causa violenta e causa virulenta dell'infortunio. Nel sistema assicurativo – previdenziale, i processi infettivi causati dall'esposizione ad agenti patogeni sono considerati come infortuni e non come malattie, stante "la tradizionale equiparazione tra causa violenta e causa virulenta"[14].

Infine, un terzo argomento è rinvenibile nella funzione tradizionalmente attribuita al contratto di assicurazione, ossia la redistribuzione sociale del rischio. Lo scopo dell'assicurazione è proprio quello di traslare il rischio (derivante da malattia, infortunio, attività lavorativa, circolazione di veicoli, etc….) su un soggetto diverso, l'assicuratore, più idoneo a garantire il risarcimento o l'indennizzo del danno subito.

Le argomentazioni esposte portano a ritenere che anche per i lavoratori autonomi, titolari di un'assicurazione privata contro gli infortuni, che abbiano contratto il coronavirus in occasione dell'attività lavorativa, debba operare la copertura assicurativa. Conseguentemente, pare legittima la richiesta di indennizzo avanzata alla compagnia assicurativa.

 

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note:

 

 

[1] Art. 1228 c.c. "Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi(1), risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro"

[2] Trib. Roma, sex. XIII, 22/06/2020, n. 8964

[3] Così, il Trib. Cosenza, sez. II, 20/07/2020, n. 1284, che aggiunge "Tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non".

[4] ex multis, Cass. Civ., sez. III, 12/09/2013, n. 20904.

[5] Art. 41, 2° co. codice penale: Concorso di cause - “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita”.

[6] ex multis, Cass. civile, sez. VI, 02/09/2019, n. 21939; Cass. civile, sez. III, 02/03/2018, n. 4928.

[7] Cassazione civile, sez. III, 30/11/2018, n. 30998.

[8] Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n.20836, "diversamente, si darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta "normalità""

[9] Tradizionalmente ricondotto all'art. 2041 c.c.

[10] D. L. 18/2020, conv. con modif. dalla l. 24/2020.

[11] Testualmente, "2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità' per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati."

[12] Circolare Inail, n. 13 del 03/04/2020.

[13] Epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale (Circolare Inail, n. 13 del 03/04/2020).

[14] Tribunale, Ivrea, 04/12/2007, n. 150.

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