La prescrizione
Il danneggiato può fare valere il proprio diritto al risarcimento, e quindi può richiedere il pagamento dell’equivalente in denaro o, se possibile, il risarcimento in forma specifica, entro e non oltre un termine fissato dalla legge.
Una volta scaduto tale termine, il danneggiato perde il diritto di ottenere il risarcimento.
Il termine di prescrizione per la responsabilità contrattuale è di 10 anni.
Il termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale è di 5 anni.
Si noti che la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli si prescrive invece in 2 anni.